Ordinanza N. 292 del 1974
Corte Costituzionale
Data generale
27/12/1974
Data deposito/pubblicazione
27/12/1974
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/12/1974
Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Dott. LUIGI OGGIONI – Avv. ANGELO DE
MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE –
Prof. PAOLO ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA
Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO,
Giudici,
comma, ed 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per
la disciplina della propaganda elettorale), promosso con ordinanza
emessa il 21 novembre 1972 dal pretore di Ronciglione nel procedimento
penale a carico di Simeoni Francesco, iscritta al n. 95 del registro
ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 126 del 16 maggio 1973.
Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice
relatore Paolo Rossi.
Ritenuto che l’ordinanza in epigrafe citata ha sollevato questione
di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, ed 8,
ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, in riferimento alla
libertà di manifestazione del pensiero e di stampa (art. 21, primo e
secondo comma, Cost.).
Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non
fondata da questa Corte con sentenza n. 48 del 1964 in riferimento agli
stessi principi costituzionali;
che gli argomenti addotti non presentano carattere di sostanziale
novità e trovano quindi piena confutazione nell’ampia motivazione
svolta nella suddetta decisione di questa Corte.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, secondo comma, ed 8, ultimo comma, della
legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda
elettorale), sollevata, in riferimento all’art. 21, primo e secondo
comma, della Costituzione, con l’ordinanza in epigrafe indicata, e già
dichiarata non fondata con sentenza di questa Corte n. 48 del 1964.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO –
ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA –
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – PAOLO
ROSSI – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere