Ordinanza N. 292 del 1983
Corte Costituzionale
Data generale
05/10/1983
Data deposito/pubblicazione
05/10/1983
Data dell'udienza in cui è stato assunto
28/09/1983
ANTONINO DE STEFANO – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE –
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof.
LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. – ANTONIO LA PERGOLA –
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO
SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per
i minorenni), convertito, con modificazioni, in legge 27 maggio 1935,
n. 835, promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1980 dal tribunale
per i minorenni di Napoli, nel procedimento penale a carico di Suarino
Natale, iscritta al n. 655 del registro ordinanze 1980 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 del 1980.
Udito, nella camera di consiglio del 27 aprile 1983, il Giudice
relatore Antonino De Stefano.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 24 giugno 1980 il tribunale per
i minorenni di Napoli ha deferito a questa Corte, su istanza del
Pubblico Ministero, la questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dell’art. 9 del
r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del
tribunale per i minorenni), convertito, con modificazioni, in legge 27
maggio 1935, n. 835, “nella parte in cui esclude, nei procedimenti in
cui siano imputati in concorso minori e maggiori degli anni diciotto,
la competenza del giudice ordinario a giudicare simultaneamente anche i
reati commessi, nello stesso contesto, dai soli minori”.
Considerato che nell’ordinanza di rimessione mancano adeguati
elementi per la ricostruzione della concreta fattispecie, con la
conseguente impossibilità di valutare gli effettivi termini di
operatività della norma impugnata;
che da ciò deriva una carenza di motivazione in ordine alla
rilevanza, nel giudizio di provenienza, della dedotta questione;
che a tale carenza non può sopperire il rinvio fatto alle
argomentazioni svolte dal P.M. nelle sue note scritte, restando anche
in tal caso insoddisfatta la fondamentale esigenza della chiara e
generale conoscenza, attraverso l’apposito regime di pubblicità delle
relative ordinanze, delle questioni di legittimità costituzionale
deferite alla Corte, nel duplice aspetto della loro rilevanza nel
giudizio a quo e della loro non manifesta infondatezza;
che deve, pertanto, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte
(da ultimo ordinanza n. 140 del 1983), dichiararsi la manifesta
inammissibilità della questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e 9, primo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 9 del r.d.l. 20 luglio 1934, n.
1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni),
convertito, con modificazioni, in legge 27 maggio 1935, n. 835,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, con
l’ordinanza emessa il 24 giugno 1980 (RO. n. 655 del 1980) dal
tribunale per i minorenni di Napoli.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA – ANTONINO DE
STEFANO – GUGLIELMO ROEHRSSEN –
ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ARNALDO MACCARONE – ANTONIO
LA PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI –
GIUSEPPE FERRARI – FRANCESCO SAJA –
GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere