Ordinanza N. 295 del 1974
Corte Costituzionale
Data generale
27/12/1974
Data deposito/pubblicazione
27/12/1974
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/12/1974
Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Dott. LUIGI OGGIONI – Avv. ANGELO DE
MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE –
Prof. PAOLO ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA
Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO,
Giudici,
giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle norme per la protezione della
selvaggina e per l’esercizio della caccia), e successive modificazioni,
promosso con ordinanza emessa il 16 maggio 1973 dal pretore di Borgo
San Lorenzo nel procedimento penale a carico di Recati Giovanni e
Moricci Vladimiro, iscritta al n. 327 del registro ordinanze 1973 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 del 26
settembre 1973.
Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice
relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Ritenuto che con ordinanza del 16 maggio 1973 il pretore di Borgo
San Lorenzo, nel procedimento penale a carico di Giovanni Recati e
Vladimiro Moricci, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 32 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, e
successive modificazioni, in riferimento all’art. 3 della Costituzione,
perciò che “le molteplici condotte previste nelle varie ipotesi pur
presentando un diverso indice di gravità, vengono tuttavia punite con
un’unica eguale sanzione”; che davanti a questa Corte non si è
costituita alcuna delle parti e non ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che con la sentenza n. 122 del 1973 questa Corte ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
della sopradetta norma, sollevata, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, dal pretore di Treviglio con due ordinanze del 15 ottobre
e del 24 novembre 1971; e che con l’ordinanza indicata in epigrafe non
risultano prospettati profili o argomenti nuovi e che pertanto non
ricorrono i presupposti o motivi perché la Corte possa o debba
rivedere la propria decisione.
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art.32 del r.d.5 giugno 1939, n. 1016 (Approvazione
del testo Unico delle norme per la protezione della selvaggina e per
l’esercizio della caccia), e successive modificazioni (e cioè
sostituito dall’art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799), sollevata,
in riferimento all’art. 3 della Costituzione, con l’ordinanza indicata
in epigrafe del pretore di Borgo San Lorenzo, e già dichiarata non
fondata con la sentenza n. 122 del 1973.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO –
ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA –
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – PAOLO
ROSSI – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere