Ordinanza N. 301 del 1984
Corte Costituzionale
Data generale
28/12/1984
Data deposito/pubblicazione
28/12/1984
Data dell'udienza in cui è stato assunto
20/12/1984
GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Prof. ANTONIO
LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott.
FRANCESCO SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO – Dott.
ALDO CORASANITI, Giudici,
primo e secondo, della legge della Provincia di Trento 30 dicembre
1972, n. 31 e successive modificazioni promosso con ordinanza emessa il
3 maggio 1983 dalla Corte d’Appello di Trento nel procedimento civile
vertente tra Scarperi Alessandro ed altro e Comune di Brentonico,
iscritta al n. 556 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 315 dell’anno 1983.
Udito nella camera di consiglio dell’11 gennaio 1984 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che la Corte d’Appello di Trento ha con ordinanza in
epigrafe sollevato la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 28, primo e secondo comma, della legge provinciale di Trento
30 dicembre 1972, n. 31, e successive modificazioni, in riferimento
agli artt. 3 e 42, terzo comma, Cost., in quanto il criterio ivi
stabilito per la determinazione dell’indennità di esproprio non
risponderebbe al giusto valore dei beni espropriati, divergendo dalle
prescrizioni poste al riguardo nella sentenza n. 5 del 1980 di questa
Corte;
ritenuto altresì che la Corte ha con le ordinanze n. 270 del 1983
e n. 33 del 1984 disposto la restituzione degli atti relativi ad altri
giudizi, che la stessa Corte d’Appello di Trento aveva promosso per
sollevare identica questione di costituzionalità; e ciò perché il
giudice a quo riesamini la rilevanza delle dedotte questioni alla
stregua della legge provinciale 2 maggio 1983, n. 14, (“Modificazioni
ed integrazioni alla normativa in materia di espropriazione”),
pubblicata ed entrata in vigore successivamente all’ordinanza in
epigrafe, emessa il 3 maggio 1983;
che tale normativa modifica il regime indennitario e stabilisce in
quali casi gli organi competenti devono procedere a nuova
determinazione dell’indennità;
considerato che, sulla base di quanto richiamato, la restituzione
degli atti al giudice a quo va disposta anche con riguardo al presente
caso.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO
ROEHRSSEN – ORONZO REALE – BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ANTONIO
LA PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI –
GIUSEPPE FERRARI – FRANCESCO SAJA –
GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO – ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere