Ordinanza N. 301 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
25/05/1989
Data deposito/pubblicazione
25/05/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
17/05/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro
FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
15 giugno 1959, n. 393 (T.U. delle norme sulla circolazione
stradale), promosso con l’ordinanza emessa il 26 ottobre 1988 dal
Pretore di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Ricci Valeria
ed il Prefetto di Ferrara, iscritta al n. 788 del registro ordinanze
1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2,
prima serie speciale, dell’anno 1989;
Visto l’atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che con l’ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di
Ferrara dubita della legittimità costituzionale dell’art. 88,
secondo comma, del T.U. delle norme sulla circolazione stradale,
nella parte in cui prevede che la patente di guida per veicoli di
categoria C abbia una validità limitata a cinque anni pur quando di
essa venga in concreto fatto uso per la conduzione di veicoli di
categoria A o B;
che in ciò il giudice a quo ravvisa una disparità di
trattamento in violazione dell’art. 3 della Costituzione rispetto ai
titolari di patente di categoria B, per i quali il comma primo dello
stesso art. 88 prevede una validità decennale della patente (ove
siano infracinquantenni) benché essi siano provvisti di minore
qualificazione tecnica rispetto ai titolari di patente di categoria
C;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall’Avvocatura Generale dello Stato,
concludendo per l’infondatezza della proposta questione;
Considerato che anche quando la patente abilita a condurre più
categorie di veicoli essa è pur sempre atto amministrativo unico, e
non già la somma di più concessioni, di modo che la verifica dei
requisiti di idoneità fisica e psichica – che ovviamente non può
avere efficacia indeterminata – è ragionevolmente disposta con
frequenza maggiore per i possessori di patente di categoria C tenuto
conto dell’impegno complessivamente più gravoso dell’abilitato e
della presumibile maggior incidenza sull’idoneità psico-fisica;
che quindi la disciplina in esame appare del tutto coerente con
la diversità delle situazioni in raffronto in quanto la verifica dei
requisiti (che sono globalmente gli stessi) non può essere
evidentemente circoscritta agli effetti della guida di un tipo
soltanto di veicoli;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 88, secondo comma, del d.P.R. 15 giugno 1989
n. 393 (T.U. delle norme sulla circolazione stradale) sollevata, in
riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Ferrara con
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI