Ordinanza N. 308 del 1986
Corte Costituzionale
Data generale
31/12/1986
Data deposito/pubblicazione
31/12/1986
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/12/1986
Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;
Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI; prof. Giuseppe FERRARI; dott.
Francesco SAJA; prof. Giovanni CONSO; prof. Ettore GALLO; prof.
Aldo CORASANITI; prof. Giuseppe BORZELLINO; dott. Francesco GRECO;
prof. Renato DELL’ANDRO; prof. Gabriele PESCATORE; avv. Ugo
SPAGNOLI; prof. Francesco Paolo CASAVOLA; prof. Antonio
BALDASSARRE; prof. Vincenzo CAIANIELLO.
1952, n. 3270 (“Trasferimento all’Opera per la valorizzazione della
Sila – Sezione speciale per la riforma fondiaria, di terreni di
proprietà di Pellicano Pier Domenico fu Francesco Maria, nei comuni
di Gioiosa Jonica e Marina di Gioisa Jonica (Reggio Calabria)”) e n.
3271
(“Trasferimento all’Opera per la valorizzazione della Sila – Sezione
speciale per la riforma agraria, di terreni di proprietà di
Pellicano Pier Domenico fu Francesco Maria, siti nel comune di
Roccella Jonica (Reggio Calabria)”), promosso con ordinanza emessa il
13 luglio 1982 dal Tribunale di Locri nel procedimento civile
vertente tra Pellicano Pier Domenico e l’Opera Valorizzazione Sila,
iscritta al n. 915 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 dell’anno 1983;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell’udienza pubblica del 25 novembre 1986 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Udito l’Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Ritenuto che con ordinanza del 13 luglio 1982 il Tribunale di
Locri, nel procedimento civile tra Pellicano Pier Domenico e l’Opera
Valorizzazione Sila, solleva su istanza dell’attore, in base all’art.
134 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dei
d.d.P.R. 18 dicembre 1952, nn. 3270 e 3271, per ipotesi di eccesso
nell’esercizio della funzione legislativa delegata rispetto all’art.
4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
che – secondo l’ordinanza – i decreti impugnati avrebbbero
disposto nei confronti di Pellicano Pier Domenico uno scorporo di
terrreni ricadenti nei Comuni di Gioiosa Jonica, Marina di Gioiosa
Jonica e Roccella Jonica (prov. di Reggio Calabria) in quantità
maggiore di quella consentita per legge, essendo stati inclusi nel
coacervo fondiario, eseguito per la determinazione della quota di
scorporo, trenta ettari di terreno del fondo “Prateria” non
appartenenti all’espropriato, in quanto già trasferiti con rogito
notaio Pellizzieri del 4 febbraio 1949 (anteriore quindi alla data
del 15 novembre 1949 fissata dall’art. 2, primo comma, della legge 12
maggio 1950, n. 230, per il computo dei patrimoni privati) ai coeredi
Massimo, Carlo, Leo e Giulia Pellicano mediante transazione relativa
a diritti ereditari;
che dagli atti di causa risulta – senza che ne sia fatto cenno
nell’ordinanza di rimessione – che la questione era già stata
sollevata sotto identico profilo nello stesso procedimento de quo con
ordinanza del medesimo Tribunale di Locri del 23 luglio 1957 e decisa
da questa Corte con ordinanza del 18 dicembre 1958, n. 83, che aveva
disposto la restituzione degli atti al Tribunale per omessa
valutazione della rilevanza, avendo mancato di definire la natura
traslativa o meno del negozio notaio Pellizzieri invocato dal
Pellicano a base del denunciato eccesso di delegazione;
che nel prosieguo del giudizio di merito lo stesso Tribunale a
quo aveva risolto questo punto con sentenza non definitiva del 13
luglio 1982, che aveva dichiarato l’efficacia reale della transazione
ereditaria del 4 febbraio 1949;
che tale sentenza parziale è stata appellata dall’O.V.S.
davanti alla Corte d’appello di Reggio Calabria con ricorso
notificato il 27 luglio 1982, senza si abbia notizia del suo esito;
Ritenuto, pertanto, necessario accertare l’esito
dell’impugnazione, dalla cui decisione dipende il controllo della
rilevanza della questione sollevata, alla stregua della citata
ordinanza di questa Corte n. 83 del 1958.
LA CORTE COSTITUZIONALE
sospende la decisione della causa e manda alla Cancelleria di
richiedere agli uffici giudiziari competenti le relative informazioni
circa l’esito del giudizio d’appello di cui in motivazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.
Il direttore della cancelleria: VITALE