Ordinanza N. 309 del 1984
Corte Costituzionale
Data generale
28/12/1984
Data deposito/pubblicazione
28/12/1984
Data dell'udienza in cui è stato assunto
20/12/1984
GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Prof.
ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI –
Dott. FRANCESCO SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO –
Dott. ALDO CORASANITI – Prof. GIUSEPPE BORZELLINO – Dott. FRANCESCO
GRECO, Giudici,
legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d’interesse artistico e
storico), promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1979 dal Tribunale
di Catanzaro nel procedimento civile vertente tra Zimatore Enzo e il
Ministro per la pubblica istruzione, iscritta al n. 402 del registro
ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 215 dell’anno 1980.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Rilevato che il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 26 maggio
1979, ha sollevato, in riferimento all’art. 42 della Costituzione,
questione di legittimità dell’art. 21 della legge 1 giugno 1939, n.
1089, nella parte in cui attribuisce al Ministro per la pubblica
istruzione la facoltà di “imporre qualsiasi altra misura rivolta ad
impedire che siano alterate le condizioni dell’ambiente che circonda le
cose immobili soggette alla disciplina di detta legge e a vietare,
quindi, che nuove costruzioni modifichino la fisionomia della zona”,
dando così modo di istituire un vero e proprio vincolo di
inedificabilità senza indennizzo;
e che nel presente giudizio è intervenuta la Presidenza del
Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale
dello Stato, la quale ha chiesto, in via preliminare, che la questione
venga dichiarata inammissibile (e ciò per la sua irrilevanza ai fini
della definizione del giudizio a quo, dato il difetto di giurisdizione
del giudice adito a decidere su una domanda concernente la
illegittimità di un provvedimento amministrativo e, quindi, non di
pertinenza del giudice ordinario) e, nel merito, manifestamente
infondata (e ciò per l’esistenza di precedenti decisioni della Corte
che hanno disatteso analoghe denunce di illegittimità costituzionale);
ritenuto che l’eccezione di inammissibilità sollevata
dall’Avvocatura Generale dello Stato deve essere disatteso, in quanto
dall’ordinanza di rimessione risulta che nel giudizio a quo la pretesa
dell’attore era in definitiva diretta ad ottenere “la giusta indennità
pari al valore dell’immobile con gli interessi e i danni”, a
prescindere dall’illegittimità o no del provvedimento amministrativo;
considerato che un’analoga questione di legittimità costituzionale
dell’art. 21 della legge n. 1089 del 1939, in riferimento agli artt. 3
e 42 della Costituzione, è stata già dichiarata non fondata con la
sentenza n. 202 del 1974, in quanto la norma denunciata non comporta
ablazione del diritto di proprietà, e che l’ordinanza di rimessione
non adduce argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelli già
esaminati dalla Corte.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 21 della legge 1 giugno 1939, n. 1089,
sollevata, in riferimento all’art. 42 della Costituzione, dal
Tribunale di Catanzaro con ordinanza del 26 maggio 1979.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO
ROEHRSSEN – ORONZO REALE – BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ANTONIO
LA PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI –
GIUSEPPE FERRARI – FRANCESCO SAJA –
GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO – ALDO
CORASANITI – GIUSEPPE BORZELLINO –
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere