Ordinanza N. 312 del 1986
Corte Costituzionale
Data generale
31/12/1986
Data deposito/pubblicazione
31/12/1986
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/12/1986
Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;
Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI; prof. Giuseppe FERRARI; dott.
Francesco SAJA; prof. Giovanni CONSO; prof. Ettore GALLO; prof.
Aldo CORASANITI; prof. Giuseppe BORZELLINO; dott. Francesco GRECO;
prof. Renato DELL’ANDRO; prof. Gabriele PESCATORE; avv. Ugo
SPAGNOLI; prof. Francesco P. CASAVOLA; prof. Antonio BALDASSARRE;
prof. Vincenzo CAIANIELLO.
comma, e 2 d.l. 30 gennaio 1979 n. 21, modificato con legge 31 marzo
1979 n. 93 (Dilazione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio
degli immobili adibiti ad uso di abitazione), promossi con due
ordinanze emesse il 4 luglio e il 12 novembre 1979 dal Pretore di
Carpi nei procedimenti civili vertenti tra Capozzi Michele c.
Pagliuca Gerardo e Rovatti Franco c. Frignani Claudio e da Ferrari
Walter c. gli eredi di Boccaletti Edoardo, iscritte al n. 711 reg.
ord. 1979 e n. 174 del reg. ord. 1980 pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 345 dell’anno 1979 e n. 138 dell’anno
1980;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento tra Capozzi Michele e
Pagliuca Gerardo, il Pretore di Carpi, con ordinanza del 4 luglio
1979 (n.711 del 1979) sollevava questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., degli artt.1, u. co.
e 2 della l. 31 marzo 1979 n. 93, nella parte in cui dispongono che
la dilazione dell’esecuzione di provvedimenti di rilascio degli
immobili destinati ad uso abitativo non si applica a quelli fondati
sull’urgente e improrogabile necessità del locatore;
che identica questione di legittimità costituzionale veniva
sollevata dallo stesso Pretore di Carpi, con ordinanza del 12
novembre 1979 (n. 174 del 1980), nei procedimenti esecutivi riuniti
iniziati su ricorsi proposti da Rovatti Franco contro Frignani
Claudio e da Ferrari Walter contro gli eredi di Boccaletti Edoardo;
che interveniva la Presidenza del Consiglio dei ministri,
chiedendo che la questione fosse dichiarata non fondata;
Considerato che i giudizi, per l’identità dell’oggetto, debbono
essere riuniti;
che dopo le due ordinanze di rimessione la materia è stata
nuovamente disciplinata dall’art. 3 della l. 1 febbraio 1980 n. 25 e
successivamente da altri provvedimenti legislativi tra cui, da
ultimo, il d.l. 29 ottobre 1986 n. 708;
che pertanto va disposto il rinvio degli atti al giudice a quo,
a cui spetta valutare se la questione sollevata sia tuttora
rilevante, alla stregua della normativa sopravvenuta.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore di
Carpi.
Così deciso in Roma in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.
Il direttore della cancelleria: VITALE