Ordinanza N. 328 del 1985
Corte Costituzionale
Data generale
11/12/1985
Data deposito/pubblicazione
11/12/1985
Data dell'udienza in cui è stato assunto
06/12/1985
REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI –
Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE
FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE
GALLO – Dott. ALDO CORASANITI – Prof. GIUSEPPE BORZELLINO – Dott.
FRANCESCO GRECO – Prof. RENATO DELL’ANDRO, Giudici,
1981, n. 689 (Normativa prevista in materia di assegni), promosso con
ordinanza emessa il 6 ottobre 1984 dal Pretore di Tropea nei
procedimenti penali riuniti a carico di Granato Leone, iscritta al n.
47 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 125 bis dell’anno 1985.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Tropea, con ordinanza emessa il 6
ottobre 1984, ha denunciato di incostituzionalità “la normativa
prevista in materia di assegni dalla legge n. 689/1981”;
che nel relativo giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri eccependo l’inammissibilità e in subordine
l’infondatezza dell’impugnativa.
Considerato che l’ordinanza di rimessione non contiene alcuna
motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza
e neppure l’esatta individuazione dell’oggetto e dei parametri di
riferimento della dedotta questione di legittimità;
che a tale carenza non può sopperire la semplice indicazione, in
essa racchiusa, che trattasi di eccezione sollevata dalla difesa e
fatta propria dal P. M., restando anche in tal caso insoddisfatta la
fondamentale esigenza della chiara e generale conoscenza, attraverso
l’apposito regime di pubblicità delle relative ordinanze, delle
questioni di legittimità costituzionale deferite alla Corte: esigenza
cui è preordinato l’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale
prescrive appunto che il giudice a quo riferisca nell’ordinanza di
rimessione i termini ed i motivi dell’istanza con cui sia sollevata la
questione;
che deve pertanto, in armonia con la costante giurisprudenza di
questa Corte, dichiararsi la manifesta inammissibilità.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale della “normativa prevista in materia di
assegni dalla legge n. 689/1981”, sollevata dal Pretore di Tropea con
l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI
– FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ETTORE GALLO – ALDO CORASANITI –
GIUSEPPE BORZELLINO – FRANCESCO GRECO
– RENATO DELL’ANDRO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere