Ordinanza N. 335 del 1994
Corte Costituzionale
Data generale
22/07/1994
Data deposito/pubblicazione
22/07/1994
Data dell'udienza in cui è stato assunto
07/07/1994
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof.
Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare
RUPERTO;
codice penale, promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1993 dal
Magistrato di sorveglianza di Venezia nel procedimento di
sorveglianza nei confronti di Mantoan Amerigo, iscritta al n. 154 del
registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 1994;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1994 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza di Venezia, chiamato a
pronunciarsi sulla conversione in libertà controllata della pena
pecuniaria irrogata nei confronti di tale Mantoan Amerigo “per il
reato di cui all’art. 13 legge 2 maggio 1957, n. 474” (recte: art. 13
del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito dalla legge 2
luglio 1957, n. 474), ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art.
133-ter del codice penale, nella parte in cui non consente la
maggiore rateizzazione del pagamento della pena pecuniaria in ragione
delle comprovate ed effettive possibilità economiche del
condannato;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che, successivamente alla pronuncia dell’ordinanza di
rimessione, l’art. 5, comma 6-bis, del decreto-legge 23 gennaio 1993,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n.
75, ha depenalizzato la fattispecie in ordine alla quale è stata
pronunciata condanna, stabilendo per essa l’applicazione di una
sanzione amministrativa;
che, a sua volta, l’art. 12, comma 3, del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, ha stabilito che la disposizione del citato
art. 5, comma 6-bis, del d.l. n. 16 del 1993 si applica in deroga
all’art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, anche alle violazioni
commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore della
indicata legge di conversione n. 75 del 1993, a norma dell’art. 2,
secondo e terzo comma, del codice penale;
e che, pertanto, va disposta la restituzione degli atti al
giudice rimettente perché valuti se, alla luce dello ius
superveniens, la questione sollevata sia tuttora rilevante nel
procedimento a quo.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Magistrato di sorveglianza di
Venezia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA