Ordinanza N. 347 del 2001
Corte Costituzionale
Data generale
06/11/2001
Data deposito/pubblicazione
06/11/2001
Data dell'udienza in cui è stato assunto
05/11/2001
Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;
Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK;
5, comma 1, e 8, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 38 del
1999, riapprovata il 28 settembre 1999, recante “Norme in materia di
impianto e reimpianto di superfici vitate”, promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 15 ottobre 1999,
depositato in Cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 35 del
registro ricorsi 1999.
Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;
Udito nell’udienza pubblica del 25 settembre 2001 il giudice
relatore Massimo Vari;
Uditi l’avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del
Consiglio dei ministri e l’avvocato Fabio Lorenzoni per la Regione
Toscana.
Ritenuto che, con ricorso ritualmente notificato e depositato, il
Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, 5, comma 1, e 8,
comma 1, della legge della Regione Toscana n. 38 del 1999,
riapprovata, con la maggioranza assoluta di cui all’art. 127, quarto
comma, della Costituzione, dal Consiglio regionale nella seduta del
28 settembre 1999 (e trasmessa al Commissario di Governo il 1 ottobre
1999), recante “Norme in materia di impianto e reimpianto di
superfici vitate”;
che le disposizioni della legge regionale sono denunciate in
ragione del ritenuto contrasto con la normativa statale in materia
(art. 4, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370,
convertito dalla legge n. 460 del 1987) e con quella comunitaria
(contenuta nel regolamento CEE 16 marzo 1987, n. 822 e successive
modificazioni, relativo all’organizzazione comune del mercato
vitivinicolo, ora sostituito dal regolamento CE del Consiglio
17 maggio 1999, n. 1493);
che il ricorrente, richiamate le sentenze della Corte
costituzionale numeri 284 del 1989, 85 del 1996 e 155 del 1999,
concernenti la competenza normativa primaria dello Stato per le
misure indispensabili al fine di garantire uniformità e disciplina
sull’intero territorio nazionale, osserva che gli artt. 4, comma 1,
5, comma 1 e 8, comma 1, della citata deliberazione legislativa della
Regione Toscana – nel dettare sanzioni per gli impianti e i
reimpianti abusivi, per i reimpianti effettuati senza previa
notificazione dell’estirpazione del vecchio impianto e per i
procedimenti relativi a violazioni accertate prima dell’entrata in
vigore della legge regionale – non contemplano la sanzione
dell’estirpazione del vigneto impiantato (o reimpiantato)
abusivamente, ponendosi così in contrasto con la normativa statale
in materia, che, invece, prevede tale ulteriore sanzione a carico del
trasgressore e, al tempo stesso, con la normativa comunitaria a monte
di detta normativa statale;
che la Regione Toscana, nel costituirsi in giudizio, ha
chiesto, con memoria del 28 ottobre 1999, che il ricorso sia
dichiarato improcedibile, inammissibile e, comunque, infondato nel
merito;
che, con memoria, depositata il 7 settembre 2001, la stessa
Regione ha fatto presente che, successivamente alla proposizione del
ricorso e “tenuto anche conto” del regolamento comunitario n. 1493
del 1999 (sostitutivo del regolamento n. 822 del 1987), è
intervenuta la legge regionale 20 marzo 2000, n. 27, recante una
nuova normativa che integralmente sostituisce e modifica gli articoli
della deliberazione legislativa n. 39 del 1999, contestati dal
Governo;
che la resistente rileva, altresì, che detta legge
regionale, regolarmente controllata dal Governo senza rilievi,
prevede, ora, la sanzione dell’estirpazione dei vigneti per tutte le
infrazioni amministrative, con radicale mutamento del sistema
sanzionatorio (artt. 4 e seguenti), rielaborato in conformità delle
disposizioni introdotte dal regolamento comunitario;
che, sulla base di tali premesse, la Regione, richiamando la
giurisprudenza della Corte costituzionale in materia (ex plurimis
sentenza n. 154 del 1990), ritiene che sia cessata la materia del
contendere;
che, nel corso dell’udienza pubblica, anche il ricorrente
Presidente del Consiglio dei ministri ha concluso per l’intervenuta
cessazione della materia del contendere, purché non venga dato
ulteriore seguito all’iter procedimentale della deliberazione
regionale legislativa impugnata e che a siffatta richiesta ha aderito
la difesa della Regione Toscana.
Considerato che quanto sopra evidenziato integra un mutamento del
quadro normativo, attinente alle disposizioni regionali oggetto di
censura da parte del Governo, tale da incidere radicalmente sui
termini della sollevata questione, sì da far venir meno,
oggettivamente, la necessità di una pronunzia della Corte (vedi,
sentenza n. 84 del 1988);
che, in siffatta situazione, è d’uopo, pertanto, concludere,
conformemente alla giurisprudenza costituzionale, e come del resto
sostenuto dalle stesse parti del presente giudizio, che sia venuta
meno la materia del contendere, restando, ovviamente, esclusa la
possibilità di conferire efficacia alle disposizioni impugnate
attraverso la promulgazione della legge regionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla
questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, 5,
comma 1, e 8, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 38 del
1999, riapprovata, con la maggioranza assoluta di cui all’art. 127,
quarto comma, della Costituzione, dal Consiglio regionale nella
seduta del 28 settembre 1999, recante “Norme in materia di impianto
e reimpianto di superfici vitate”, proposta con ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 novembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola