Ordinanza N. 353 del 1998
Corte Costituzionale
Data generale
09/10/1998
Data deposito/pubblicazione
09/10/1998
Data dell'udienza in cui è stato assunto
28/09/1998
Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
Giudici: prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv.
Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof.
Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE,
avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali), modificato dall’art. 21
del decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336 (Disposizioni
correttive del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in
materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali),
promosso con ordinanza emessa il 18 luglio 1997 dal giudice di pace
di Napoli nel procedimento civile vertente tra la Cooperativa Relufra
Costruzioni S.r.l. e l’Amministrazione provinciale di Napoli,
iscritta al n. 768 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale,
dell’anno 1997.
Visto l’atto di costituzione della Cooperativa Relufra Costruzioni
S.r.l. nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 1 luglio 1998 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile promosso nei
confronti della provincia di Napoli, in stato di dissesto
finanziario, da un creditore che chiedeva, oltre che l’accertamento
del proprio credito sorto anteriormente alla dichiarazione di
dissesto finanziario dell’ente debitore, anche il pagamento dei
successivi interessi di mora, il giudice di pace di Napoli, con
ordinanza emessa il 18 luglio 1997, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 2, 3, 23, 41 e 53 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 81, comma 4, del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti
locali), modificato dall’art. 21 del decreto legislativo 11 giugno
1996, n. 336 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, in materia di ordinamento finanziario e
contabile degli enti locali), il quale prevede che, a decorrere dalla
data della deliberazione di dissesto dell’ente locale e sino
all’approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 89
dello stesso decreto legislativo, i debiti insoluti non producono
interessi e non sono soggetti a rivalutazione monetaria;
Che, ad avviso del giudice rimettente, la disposizione denunciata
esclude che i debiti insoluti producano interessi, determinando
così: la perdita definitiva di un credito, che si tradurrebbe
sostanzialmente nella imposizione di una prestazione patrimoniale; la
violazione del principio di eguaglianza, per il trattamento deteriore
riservato ai creditori degli enti locali in stato di dissesto; la
compressione e penalizzazione della libertà di iniziativa economica,
per il mancato riconoscimento degli interessi;
Che nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale si è
costituito il creditore che agiva nel giudizio principale, chiedendo,
anche con una memoria depositata in prossimità della camera di
consiglio, l’accoglimento della questione.
Che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione di legittimità costituzionale, analoga a
quella già decisa dalla Corte con le sentenze nn. 149, 155 e 242 del
1994 e ad altra – sollevata dal pretore di Napoli, sezione distaccata
di Pozzuoli – discussa nella camera di consiglio del 12 novembre 1997
(reg. ord. n. 31 del 1997), sia dichiarata inammissibile e comunque
manifestamente infondata.
Considerato che un’analoga questione concernente la stessa
disposizione denunciata è stata dichiarata non fondata (sentenza n.
269 del 1998), perché proposta sulla base di un erroneo presupposto
interpretativo. Difatti la disposizione denunciata non esclude che,
a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario di un ente
locale, i crediti vantati nei confronti di quest’ultimo producano
interessi e siano soggetti a rivalutazione monetaria. Tali frutti ed
accessori del credito maturano anche successivamente all’apertura
della procedura concorsuale (cfr. sentenze nn. 149, 155 e 242 del
1994, in riferimento all’analoga disposizione dettata dall’art. 21
del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8), ma non sono opponibili ad
essa e sono esclusi dall’ammissione alla massa passiva, mentre rimane
integra – secondo un’interpretazione, compatibile con il testo
normativo e coerente con i principi delle procedure concorsuali, che
è da preferire in quanto non si presta al prospettato dubbio di
legittimità costituzionale – la facoltà del creditore di esercitare
tali diritti nei confronti dell’ente locale, una volta cessato lo
stato di dissesto ed esaurita la procedura di gestione straordinaria,
la quale tende al risanamento finanziario dell’ente locale e a far
fronte ai suoi debiti anche con risorse aggiuntive, derivanti da un
apposito mutuo a carico dello Stato.
Che la questione sollevata non prospetta profili o argomenti nuovi
rispetto a quelli esaminati dalla Corte e deve essere, pertanto,
dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 81, comma 4, del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti
locali), modificato dall’art. 21 del decreto legislativo 11 giugno
1996, n. 336 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, in materia di ordinamento finanziario e
contabile degli enti locali), sollevata, in riferimento agli artt. 2,
3, 23, 41 e 53 della Costituzione, dal giudice di pace di Napoli con
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1998.
Il presidente: Vassalli
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 ottobre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola