Ordinanza N. 36 del 1966
Corte Costituzionale
Data generale
28/04/1966
Data deposito/pubblicazione
28/04/1966
Data dell'udienza in cui è stato assunto
20/04/1966
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO – Prof. ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER
– Prof. GIOVANNI CASSANDRO – Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO
MANCA – Prof. ALDO SANDULLI – Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE
FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott.
GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO
PAOLO BONIFACIO, Giudici,
b, del T.U. delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29
gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1964
dalla Commissione provinciale delle imposte dirette di Genova su
ricorso di Vianson Giorgio contro l’Ufficio delle imposte dirette di
Genova, iscritta al n. 5 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 13 marzo 1965.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e di costituzione di Vianson Giorgio e dell’Amministrazione
delle finanze dello Stato;
udita nell’udienza pubblica del 30 marzo 1966 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
uditi l’avv. Victor Uckmar, per il Vianson, e il sostituto avvocato
generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri e per l’Amministrazione finanziaria dello Stato.
Ritenuto che nel corso di un giudizio davanti alla Commissione
provinciale di Genova delle imposte dirette è stata sollevata, nei
confronti dell’art. 76 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 136, lett. b, del T.U. delle leggi sulle
imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645
che la Commissione ha ritenuto rilevante e non manifestamente
infondata la questione sollevata e con ordinanza in data 20 novembre
1964 ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti a questa Corte;
che nel presente giudizio si è costituito l’ing. Giorgio Vianson
rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Forgione, Victor Uckmar e
Guido Guidi, con deduzioni depositate il 23 marzo 1965, chiedendo che
la Corte dichiari l’illegittimità costituzionale della norma
impugnata;
che si è pure costituita l’Amministrazione finanziaria ed è
intervenuto il Presidente del Consiglio, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura generale dello Stato, con atto unico di deduzioni e di
intervento, depositato il 26 febbraio 1965, concludendo perché la
Corte dichiari non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 136, lett. b, del ripetuto T.U.;
Considerato che l’art. 136, lett. b, è stato sostituito dall’art.
5 della legge 4 dicembre 1962, n. 1682, contenente “Modificazioni ed
aggiunte agli artt. 39, 87, 89, 90, 136 e 143 del T.U. delle leggi
sulle imposte dirette”, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;
che nell’ordinanza di remissione manca qualsiasi menzione di questa
legge e dei riflessi che, eventualmente, può avere ai fini della
rilevanza della questione di legittimità costituzionale del ricordato
art. 136 del T.U., l’ora indicato art. 5 della legge 4 dicembre 1962,
n. 1682, che quello ha sostituito;
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che siano restituiti gli atti alla Commissione provinciale
delle imposte dirette di Genova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1966.
GASPARE AMBROSINI – GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO – ANTONINO PAPALDO – NICOLA
JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO – BIAGIO
PETROCELLI – ANTONIO MANCA – ALDO
SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA – MICHELE
FRAGALI – COSTANTINO MORTATI –
GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.