Ordinanza N. 36 del 1967
Corte Costituzionale
Data generale
22/03/1967
Data deposito/pubblicazione
22/03/1967
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/03/1967
ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO –
Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI –
Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO
MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott.
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott.
LUIGI OGGIONI, Giudici,
dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 20 luglio 1966,
concernente “provvedimenti per la celebrazione in Sicilia del ventesimo
anniversario dell’autonomia siciliana”, promosso con ricorso del
Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato il 28
luglio 1966, depositato in cancelleria il 5 agosto successivo ed
iscritto al n. 20 del Registro ricorsi 1966.
Visto l’atto di costituzione della Regione siciliana;
udito nell’udienza pubblica del 1 marzo 1967 il Giudice relatore
Antonio Manca:
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per il Commissario dello Stato, e l’avv. Salvatore Villari,
per la Regione siciliana.
Ritenuto che:
con ricorso, notificato al Presidente della Regione siciliana il 28
luglio 1966, il Commissario dello Stato per la Regione medesima ha
impugnato per illegittimità costituzionale il disegno di legge,
approvato dall’Assemblea siciliana nella seduta del 20 luglio 1966,
concernente provvedimenti per la celebrazione in Sicilia del ventesimo
anniversario dell’autonomia regionale.
Nel ricorso sono prospettati i seguenti motivi di contrasto con i
principi costituzionali.
Il disegno di legge stabilisce nell’art. 4, ultimo comma, che “i
limiti di importo per le singole spese da ordinarsi per l’attuazione
del programma di manifestazioni previsto dalla legge, senza obbligo di
pareri degli organi consultivi dell’Amministrazione regionale e senza
obbligo di registrazione preventiva dei provvedimenti di impegno, sono
elevati a lire 5 milioni”. Nell’art. 6, terzo comma, inoltre si
attribuisce al Segretario generale della Presidenza della Regione “in
deroga alle ordinarie competenze ed ai limiti di spesa indicati nella
legge 23 aprile 1956, n. 31”, il potere di approvazione dei contratti
attinenti alle finalità della legge e di disporre delle somme all’uopo
stanziate e di ordinare i relativi pagamenti.
Nei detti termini tali norme inciderebbero illegittimamente, da un
lato, sulle attribuzioni di controllo del Consiglio di giustizia
amministrativa e della Corte dei conti, dall’altro, sui poteri degli
organi regionali in materia amministrativa e contabile.
Si deduce altresì violazione dell’art. 120 della Costituzione in
quanto le norme impugnate apporterebbero “arbitrarie limitazioni alla
sfera di attività professionale dei cittadini delle altre Regioni”.
Con atto 19 agosto 1966 il Presidente della Regione siciliana si è
costituito ritualmente con la rappresentanza dell’avv. Salvatore
Villari, ed ha concluso per la non fondatezza del ricorso.
In data 15 dicembre 1966 nella cancelleria di questa Corte è stato
però depositato atto di “rinunzia alla impugnativa” da parte del
Commissario dello Stato, nell’ambito dei poteri a lui demandati
dall’art. 27 dello Statuto speciale.
Detta rinunzia è stata pure sottoscritta, per accettazione, dal
Presidente della Regione siciliana.
Considerato che la Corte deve prendere atto dell’avvenuta rinunzia
al ricorso da parte dell’organo statale proponente e della relativa
accettazione da parte dell’organo regionale; e che, ai sensi dell’art.
25 delle Norme integrative 16 marzo 1956, deve pronunziare l’estinzione
del processo per rinunzia;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinunzia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1967.
GASPARE AMBROSINI – ANTONINO PAPALDO
– NICOLA JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO
– BIAGIO PETROCELLI – ANTONIO MANCA –
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI.