Ordinanza N. 36 del 1974
Corte Costituzionale
Data generale
13/02/1974
Data deposito/pubblicazione
13/02/1974
Data dell'udienza in cui è stato assunto
05/02/1974
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Dott. LUIGI
OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI –
Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott.
GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI,
Giudici,
lett. a, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi
sulle imposte dirette), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 ottobre 1972 dal pretore di Piacenza nel
procedimento civile vertente tra Cervini Nando e l’Esattoria delle
imposte di Piacenza ed altri, iscritta al n. 27 del registro ordinanze
1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del
28 febbraio 1973;
2) ordinanza emessa il 30 dicembre 1972 dal pretore di Pontassieve
nel procedimento civile vertente tra Innocenti Renato e l’Esattoria
comunale di Incisa Valdarno ed altro, iscritta al n. 66 del registro
ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 112 del 2 maggio 1973.
Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1974 il Giudice
relatore Giuseppe Verzì.
Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale dell’art.
207, lett. a, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, è stata sollevata,
in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dall’ordinanza 23 ottobre
1972 del pretore di Piacenza, ed in riferimento agli artt. 3, 24 e 113
della Costituzione, dall’ordinanza 30 dicembre 1972 del pretore di
Pontassieve;
che nei giudizi conseguiti alle suddette ordinanze avanti questa
Corte non vi è stata costituzione delle parti, ne è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri;
che i due giudizi possono essere riuniti e definiti con unico
provvedimento, trattandosi della medesima questione;
Considerato che la questione di legittimità costituzionale, così
come prospettata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. è stata già
esaminata e ritenuta non fondata con la sentenza n. 4 del 1973 di
questa Corte, ribadita – per quanto attiene all’art. 24 Cost. –
dall’ordinanza n. 89 del 1973. Anche sotto il profilo del contrasto con
l’art. 113 Cost. la Corte si è sostanzialmente pronunciata, escludendo
tale contrasto con la sentenza n. 13 del 1971 e con la cennata
ordinanza n. 89 del 1973;
che, nel riproporre la stessa questione, i suindicati pretori non
prospettano nuovi profili, ma adducono argomenti, più che altro di
critica, e che, comunque, non sono decisivi, e non valgono ad indurre
la Corte a modificare le precedenti pronuncie;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a
questa Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 207, lett. a, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n.
645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette), in riferimento
agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, già dichiarata non fondata
dalle sentenze n. 4 del 1973 e n. 13 del 1971 e riproposta dalle
ordinanze indicate in epigrafe dei pretori di Piacenza e di
Pontassieve.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO –
ERCOLE ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA –
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – PAOLO
ROSSI – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere