Ordinanza N. 37 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
04/03/1970
Data deposito/pubblicazione
04/03/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
26/02/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
– Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO – BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE
MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE –
Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
5 gennaio 1950, n. 180, promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1968
dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Guidali
Carlo e Parisi Vincenzo, iscritta al n. 186 del registro ordinanze 1968
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 261 del 12
ottobre 1968.
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1970 il Giudice
relatore Nicola Reale.
Ritenuto che con l’ordinanza 29 maggio 1968 il tribunale di Milano
ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1
del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, recante il testo unico delle leggi
concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi,
salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, in
riferimento all’art. 3 della Costituzione;
che innanzi a questa Corte si è costituito, con atto 29 luglio
1968, il signor Carlo Guidali, rappresentato dall’avv. Salvatore
D’Anna, il quale ha chiesto che la disposizione denunziata venga
dichiarata illegittima.
Considerato che, con sentenza n. 88 del 25 maggio 1963, questa
Corte ha dichiarato non fondata la stessa questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, in
riferimento all’art. 3 della Costituzione;
che non è stato addotto alcun altro motivo che possa indurre a
modificare la precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della Legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180,
sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, con
l’ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.