Ordinanza N. 377 del 2001
Corte Costituzionale
Data generale
28/11/2001
Data deposito/pubblicazione
28/11/2001
Data dell'udienza in cui è stato assunto
22/11/2001
Presidente: Fernando SANTOSUOSSO
Giudici: Massimo VARI, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo
MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
e 513 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 9 giugno 2000 dal tribunale di Firenze nel procedimento penale a
carico di A.B. ed altri, iscritta al n. 589 del registro ordinanze
2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, 1a
serie speciale, dell’anno 2000.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 9 giugno 2000, il tribunale
di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 101 e 112 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 210, comma 4, e 513 cod. proc. pen., “nella parte in cui
consentono all’imputato – che rivesta anche la qualità di persona
offesa, nell’ambito dello stesso procedimento, in relazione ad un
distinto capo di imputazione – di non rispondere alle domande sulle
circostanze relative al reato di cui è persona offesa”;
che il rimettente premette, in punto di fatto, che due degli
imputati nel giudizio a quo, dei quali era stato richiesto l’esame
dibattimentale, si erano avvalsi della facoltà di non rispondere: e
ciò anche con riguardo alle domande concernenti il reato di tentata
estorsione aggravata in loro danno, per cui si procedeva
congiuntamente e relativamente al quale, nel corso delle indagini
preliminari, essi avevano reso dichiarazioni a carico di altro
coimputato;
che, ad avviso del giudice a quo, le nome denunciate –
riconoscendo all’imputato la facoltà di non rispondere anche quando
egli sia parte offesa di un reato connesso o collegato per il quale
si procede congiuntamente nei confronti di altro imputato –
accomunerebbero irragionevolmente in un medesimo regime processuale
situazioni del tutto differenti: posto, infatti, che la ragione del
riconoscimento del “diritto al silenzio” risiede nell’esigenza di
evitare che l’imputato debba “autoaccusarsi”, tale esigenza non
ricorrerebbe nell’ipotesi considerata, nella quale l’imputato è
chiamato a rispondere soltanto sulle circostanze relative al reato
dal quale è stato offeso;
che sarebbero altresì compromessi i principi di soggezione
del giudice soltanto alla legge e di obbligatorietà dell’azione
penale, di cui agli artt. 101 e 112 Cost., in quanto l’esito della
decisione del giudice e la stessa attuazione della giurisdizione
verrebbero fatti sostanzialmente dipendere dall’atteggiamento
processuale dell’imputato;
che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile o infondata.
Considerato che successivamente all’ordinanza di rimessione è
intervenuta la legge 1 marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale
e al codice di procedura penale in materia di formazione e
valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di
riforma dell’art. 111 della Costituzione), la quale ha profondamente
innovato la disciplina del diritto al silenzio e della formazione
della prova in dibattimento, incidendo, tra l’altro, sul campo di
applicazione delle disposizioni che formano oggetto dell’odierna
impugnativa;
che a fronte di tali modifiche normative, che investono anche
il contesto complessivo della disciplina di riferimento, gli atti
devono quindi essere restituiti al giudice rimettente perché
verifichi se la questione sia tuttora rilevante nel giudizio a quo.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 28 novembre 2001.
Il cancelliere: Fruscella