Ordinanza N. 385 del 2001
Corte Costituzionale
Data generale
06/12/2001
Data deposito/pubblicazione
06/12/2001
Data dell'udienza in cui è stato assunto
22/11/2001
Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;
Giudici: Massimo VARI, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo
MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero) e dell’articolo 20 del d.P.R.
31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286), promossi con n. 11 ordinanze emesse il 19 dicembre 2000
(n. 4 ordinanze) e il 21 dicembre 2000 (n. 7 ordinanze) dal tribunale
di Milano, in composizione monocratica, rispettivamente iscritte dal
n. 158 al n. 161; e dal n. 197 al n. 203 del registro ordinanze 2001
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10 e n. 12,
1ª serie speciale, dell’anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che, con quattro ordinanze in data 19 dicembre 2000
(r.o. da n. 158 a n. 161 del 2001) e con sette ordinanze in data
21 dicembre 2000 (r.o. da n. 197 a n. 203 del 2001), tutte di analogo
contenuto, il tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha
sollevato, in riferimento all’articolo 13, secondo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo
14, commi 1, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella
parte in cui non prevede che la durata del trattenimento dello
straniero nei centri di permanenza temporanea ed assistenza sia
stabilita con provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria;
che, con le stesse ordinanze, il tribunale di Milano ha
sollevato, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale anche dell’art. 14, comma 3, del
medesimo decreto legislativo e dell’art. 20 del d.P.R. 31 agosto
1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1,
comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), “nella
parte in cui non prevedono l’obbligo del questore di dare avviso al
difensore, di fiducia o di ufficio, fin dall’adozione del
provvedimento amministrativo di trattenimento o, quantomeno, dal
momento della comunicazione al giudice dell’inizio della misura”;
che, quanto alla prima questione, i remittenti rilevano che
le disposizioni censurate, che prevedono la convalida del
trattenimento, stabilendo che essa “comporta” la permanenza nel
centro per un periodo di complessivi venti giorni, contrasterebbero
con l’art. 13, secondo comma, della Costituzione, in quanto non
consentirebbero al giudice della convalida di determinare “il tempo
strettamente necessario” per il compimento delle attività indicate
al comma 1 del medesimo art. 14 (soccorso allo straniero;
accertamenti sulla sua identità o nazionalità; acquisizione di
documenti per il viaggio; reperimento del vettore) e affiderebbero
all’autorità amministrativa la scelta del momento in cui è
possibile eseguire l’espulsione, rimettendo al questore la concreta
determinazione della durata del trattenimento;
che, in relazione alla seconda questione di legittimità
costituzionale, i remittenti osservano che l’art. 14, comma 3, del
testo unico sull’immigrazione e l’art. 20 del d.P.R. n. 394 del 1999,
nella parte in cui omettono di imporre al questore, contestualmente
alla trasmissione degli atti alla cancelleria del giudice della
convalida, di provvedere ad informare dell’inizio del trattenimento
il difensore di fiducia, eventualmente nominato dallo straniero, o
quello di ufficio, desumibile dagli appositi elenchi, sarebbero in
contrasto con l’art. 24 della Costituzione, in quanto la non
tempestività dell’avviso al difensore menomerebbe le possibilità di
difesa della persona trattenuta;
che in tutti giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, e ha chiesto che le questioni siano dichiarate
inammissibili o non fondate.
Considerato che le ordinanze propongono le medesime questioni e i
relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi
congiuntamente;
che la prima delle questioni sollevate, che investe
l’articolo 14, commi 1, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, nella parte in cui non prevede che la durata del
trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea ed
assistenza sia stabilita con provvedimento motivato dell’autorità
giudiziaria, è stata dichiarata non fondata da questa Corte con la
sentenza n. 105 del 2001;
che i remittenti non adducono argomenti nuovi rispetto a
quelli già esaminati, tali da indurre questa Corte ad un diverso
orientamento;
che la seconda questione riguarda l’art. 14, comma 3, del
decreto legislativo n. 286 del 1998 e l’art. 20 del d.P.R. n. 394 del
1999, dei quali i remittenti denunciano il contrasto con l’art. 24
della Costituzione, poiché, non prevedendo l’obbligo per il questore
di dare avviso al difensore dello straniero fin dall’adozione del
provvedimento di trattenimento o, quantomeno, dal momento della
successiva comunicazione al giudice dell’inizio di tale misura,
impedirebbero alla persona trattenuta di approntare una adeguata
difesa;
che la censura rivolta nei confronti dell’art. 20 del d.P.R.
n. 394 del 1999 è inammissibile, trattandosi di disposizione
contenuta in un atto privo del requisito della forza di legge;
che, in riferimento alla questione sollevata sull’art. 14,
comma 3, per violazione dell’art. 24 Cost., va rilevato che
correttamente i remittenti ritengono obbligatoria la presenza del
difensore nel procedimento di convalida del trattenimento;
che, in base al costante insegnamento di questa Corte, il
legislatore può regolare i diversi procedimenti giurisdizionali
secondo scelte discrezionali e modulare sulle caratteristiche del
tipo di procedimento prescelto l’esercizio del diritto di difesa,
purché non ne venga intaccato il nucleo irriducibile (v. ex plurimis
sentenze n. 119 del 1995; n. 220 del 1994; n. 543 e n. 351 del 1989;
e n. 202 del 1975);
che nella presente fattispecie, pur in un contesto
procedimentale ispirato ad esigenze di celerità, semplicità ed
immediatezza, l’effettività di tale diritto non viene compromessa,
potendo comunque lo straniero, fin dall’inizio del trattenimento nel
centro, ricevere visitatori provenienti dall’esterno e in particolare
il difensore che abbia eventualmente scelto ed essendogli altresì
garantita libertà di corrispondenza, anche telefonica (art. 21,
commi 1 e 3, del d.P.R. n. 394 del 1999);
che nella ipotesi in cui lo straniero trattenuto non abbia
già provveduto alla scelta di un difensore, questo gli viene
nominato d’ufficio dal giudice della convalida, lo stesso difensore
deve essere presente all’udienza e può acquisire al più tardi in
quella sede ogni elemento di conoscenza utile alla difesa;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998, in
riferimento all’art. 24 della Costituzione, deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
1) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 14, commi 1, 4 e 5, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero) sollevata, in riferimento
all’articolo 13, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di
Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in
epigrafe;
2) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 3, del medesimo
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata, in riferimento
all’articolo 24 della Costituzione, dal tribunale di Milano, in
composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe;
3) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 20 del d.P.R. 31 agosto
1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1,
comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), sollevata,
in riferimento all’articolo 24 della Costituzione, dal tribunale di
Milano, in composizione monocratica, con le medesime ordinanze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola