Ordinanza N. 386 del 1985
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1985
Data deposito/pubblicazione
30/12/1985
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/12/1985
GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA –
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO
SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO – Dott. ALDO
CORASANITI – Prof. GIUSEPPE BORZELLINO – Dott. FRANCESCO GRECO – Prof.
RENATO DELL’ANDRO, Giudici,
ministri notificato il 21 ottobre 1981, depositato in Cancelleria il 9
novembre 1981 ed iscritto al n. 41 del Registro 1981 per conflitto di
attribuzione sorto a seguito dell’ordinanza 30 ottobre 1979 del Pretore
di Menaggio con la quale viene intimato “all’ANAS, Compartimento di
Milano, di eseguire nel termine di giorni 30 tutte le opere e i lavori
necessari per l’adeguata manutenzione della strada statale 340 e
l’illuminazione delle gallerie lungo il tratto Menaggio-Dongo, pena non
soltanto l’incriminazione ai sensi degli artt. 328 e 650 C.P., ma anche
l’eventuale ordine di chiusura al traffico di detta strada”.
Udito nella camera di consiglio dell’11 dicembre 1985 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che con ricorso depositato il 18 gennaio 1980 il
Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di
attribuzione avverso il provvedimento 30 ottobre 1979, con il quale il
Pretore di Menaggio aveva ordinato “all’ANAS, Compartimento di Milano,
di eseguire nel termine di giorni trenta dalla ricezione del decreto,
tutte le opere e i lavori necessari per l’adeguata manutenzione della
SS. 340 e l’illuminazione delle gallerie lungo il tratto
Menaggio-Dongo, pena non soltanto l’incriminazione ai sensi degli artt.
328 e 650 c.p., ma anche l’eventuale ordine di chiusura al traffico di
detta strada”;
che, pertanto, secondo quanto si assumeva in ricorso, il Pretore
aveva, non solo esercitato un potere attribuito al Ministro dei Lavori
Pubblici quale presidente dell’ANAS, ma anche invaso la sfera di
attribuzioni garantita al potere esecutivo da norme costituzionali,
travalicando i limiti posti al potere giurisdizionale dagli artt. 101 e
102, nonché dall’art. 113 della Costituzione;
che, con ordinanza n. 132 del 1981, questa Corte dichiarava il
ricorso ammissibile ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953,
disponendo che ricorso e ordinanza fossero notificati al Pretore di
Menaggio, a cura del ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri,
entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza stessa;
che il Presidente del Consiglio dei ministri provvedeva alla
notificazione del ricorso e dell’ordinanza al Pretore di Menaggio il 21
ottobre 1981, mentre quest’ultima risulta comunicata all’Avvocatura
dello Stato il 14 luglio 1981;
che nessuna delle parti s’è costituita in giudizio in questa fase
del procedimento.
Considerato che il ricorrente non ha effettuato la notificazione
del ricorso e dell’ordinanza entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione dell’ordinanza fissato dalla Corte, che è da osservarsi
a pena di decadenza secondo quanto si rileva dal Regolamento di
procedura dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (in
connessione con l’art. 36 del testo unico delle leggi sul Consiglio
stesso, approvato con r.d. 26 giugno 1924, n. 1054), applicabile nei
procedimenti davanti alla Corte costituzionale in virtù del richiamo
di cui all’art. 22 della legge n. 87 del 1953;
che, in particolare, non varrebbe invocare in contrario la
sospensione del decorso dei termini processuali nel periodo feriale
(leggi 14 luglio 1965, n. 818 e 7 ottobre 1969, n. 742) la quale,
secondo quanto già in precedenza ritenuto dalla Corte (con sentenza n.
15 del 1967 e con ordinanza 14 gennaio 1970, pronunziata nel corso del
giudizio cui si riferisce la sentenza n. 18 del 1970), non è
applicabile ai giudizi innanzi a se stessa;
che il ricorso non è stato ritualmente proseguito, per cui ne va
dichiarata la manifesta inammissibilità.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità del ricorso per conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente del
Consiglio dei ministri nei confronti del Pretore di Menaggio con
ricorso in data 18 gennaio 1980 (reg. confl. n. 41 del 1981).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN – GUGLIELMO
ROEHRSSEN – ORONZO REALE – ANTONIO LA
PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI –
GIUSEPPE FERRARI – FRANCESCO SAJA –
GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO – ALDO
CORASANITI – GIUSEPPE BORZELLINO –
FRANCESCO GRECO – RENATO DELL’ANDRO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere