Ordinanza N. 40 del 1967
Corte Costituzionale
Data generale
04/04/1967
Data deposito/pubblicazione
04/04/1967
Data dell'udienza in cui è stato assunto
17/03/1967
ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO –
Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. GIUSEPPE BRANCA
– Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,
1952, n. 4318, promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1964 dal
Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Massari Maria
Teresa contro l’Ente per la colonizzazione del Delta Padano, il
Ministero dell’agricoltura e delle foreste e il Presidente del
Consiglio dei Ministri, iscritta al n. 100 del Registro ordinanze 1966
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 168 del 9
luglio 1966.
Visti gli atti di costituzione di Massari Maria Teresa, dell’Ente
per la colonizzazione del Delta Padano e del Ministero dell’agricoltura
e delle foreste;
udita nell’udienza pubblica del 1 febbraio 1967 la relazione del
Giudice Giuseppe Chiarelli;
uditi l’avv. Enzo Veronesi, per la Massari, e il sostituto avvocato
generale dello Stato Francesco Agrò, per l’Ente di riforma e per il
Ministero dell’agricoltura e delle foreste.
Ritenuto che con ordinanza del 28 gennaio 1964, ritualmente
notificata e pubblicata, il Tribunale di Bologna ha rimesso a questa
Corte la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 28
dicembre 1952, n. 4318, per avere tale provvedimento determinato la
quota d’esproprio con riferimento alla consistenza fondiaria posteriore
al 15 novembre 1949, nonché per avere incluso fra le proprietà
espropriande un fabbricato iscritto al catasto urbano, eccedendo dalla
delega legislativa;
che sulla questione di legittimità costituzionale proposta sotto
il primo profilo questa Corte si è pronunciata con sentenza
contemporanea alla presente ordinanza;
Considerato che per quanto riguarda l’altra eccezione di
illegittimità costituzionale, relativa all’asserita inclusione nel
decreto di esproprio di un fabbricato iscritto al catasto urbano,
nessun dato è riportato nella ordinanza di trasmissione, né vi è
contenuta alcuna motivazione circa la non manifesta infondatezza
dell’eccezione;
che pertanto su tale punto si rende necessario un nuovo esame da
parte del Tribunale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
rinvia gli atti al Tribunale di Bologna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1967.
GASPARE AMBROSINI – ANTONINO PAPALDO
– NICOLA JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO
– BIAGIO PETROCELLI – ANTONIO MANCA –
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI.