Ordinanza N. 401 del 1994
Corte Costituzionale
Data generale
23/11/1994
Data deposito/pubblicazione
23/11/1994
Data dell'udienza in cui è stato assunto
10/11/1994
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI,
prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo
VARI, dott. Cesare RUPERTO;
e 12-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme urgenti in
materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini
extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari
ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), e successive
modificazioni (art. 8 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187,
convertito nella legge 12 agosto 1993, n. 296), promossi con n. 2
ordinanze emesse il 21 gennaio 1994 ed il 13 dicembre 1993 dal
giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma sulle
istanze proposte da Meneses Pinto Humberto e Ramirez Perez John
Jario, iscritte ai nn. 256 e 302 del registro ordinanze 1994 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 20 e 23,
prima serie speciale, dell’anno 1994;
Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1994 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Roma, chiamato a pronunziarsi sulla istanza di
espulsione dallo Stato italiano avanzata – ai sensi dell’art. 7,
commi 12-bis e 12-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39,
nel testo introdotto dall’art. 8 del decreto-legge 14 giugno 1993, n.
187, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1993, n.
296 – da Humberto Meneses Pinto, già condannato, con sentenza
definitiva, alla pena di cinque anni di reclusione e quaranta milioni
di multa, ha sollevato, con ordinanza emessa il 21 gennaio 1994,
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3
e 27 della Costituzione, del citato art. 7, nella parte in cui
prevede che, nei confronti degli stranieri condannati con sentenza
passata in giudicato ad una pena detentiva che non sia superiore a
tre anni di reclusione, è disposta la immediata espulsione nello
Stato di appartenenza o di provenienza;
che, ad avviso del giudice a quo, le disposizioni impugnate,
attribuendo agli stranieri un trattamento privilegiato, rispetto ai
cittadini, nel godimento di un diritto fondamentale, violerebbero il
principio di eguaglianza, senza che tale scelta risulti in alcun modo
rispondente al principio di ragionevolezza, e vanificherebbero
l’attuazione della finalità rieducativa della pena;
che, con ordinanza di identico contenuto emessa il 13 dicembre
1993, pervenuta alla Corte il 6 maggio 1994, il giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, chiamato a
pronunciarsi sulla istanza di espulsione dallo Stato italiano
presentata da Ramirez Perez John Jario, condannato con sentenza
irrevocabile alla pena di anni cinque di reclusione e quaranta
milioni di multa, ha sollevato identica questione di legittimità
costituzionale dell’art. 7, commi 12-bis e 12-ter;
che in entrambi i giudizi non vi è stata costituzione delle
parti private, né intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto le medesime
disposizioni, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;
che la questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3 e 27 della Costituzione, delle disposizioni di cui
all’art. 7, commi 12-bis e 12-ter, del decreto-legge n. 416 del 1989,
convertito nella legge n. 39 del 1990, nel testo introdotto dal
decreto-legge n. 187 del 1993, convertito nella legge n. 296 del
1993, è già stata esaminata da questa Corte, la quale, con le
sentenze nn. 62 e 283 del 1994, ha dichiarato la stessa non fondata;
che le ordinanze introduttive dei presenti giudizi non adducono
motivazioni diverse o ulteriori rispetto a quelle già esaminate da
questa Corte nelle citate decisioni;
che, conseguentemente, la questione di legittimità
costituzionale oggetto del presente giudizio deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, commi 12-bis e
12-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con
modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, nel testo
introdotto dall’art. 8 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187,
convertito con modificazioni nella legge 12 agosto 1993, n. 296,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal
giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, con
le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 novembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA