Ordinanza N. 431 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
25/07/1989
Data deposito/pubblicazione
25/07/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
18/07/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Luigi
MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
penale, promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1988 dal Tribunale
di sorveglianza di Napoli nel procedimento penale a carico di De
Crescenzo Antonio, iscritta al n. 18 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima
serie speciale, dell’anno 1989;
Visto l’atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice
relatore Renato Dell’Andro;
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con
l’ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 13 Cost., questione di legittimità costituzionale
dell’art. 177 del codice penale, “nella parte in cui, in caso di
revoca della liberazione condizionale per la commissione di un
delitto, non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la
residua pena detentiva da espiare, tenuto conto delle limitazioni
patite dal condannato e del suo comportamento durante il periodo
trascorso in tale regime”;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la non fondatezza della questione;
Considerato che, con sentenza n. 282 del 1989 questa Corte ha
dichiarato “l’illegittimità costituzionale del primo comma dell’art.
177 del codice penale, nella parte in cui, nel caso di revoca della
liberazione condizionale, non consente al Tribunale di sorveglianza
di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenuto conto del
tempo trascorso in libertà condizionale nonché delle restrizioni di
libertà subite dal condannato e del suo comportamento durante tale
periodo”;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale
sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Napoli va dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 177 del codice penale sollevata
dal Tribunale di sorveglianza di Napoli con l’ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 18 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL’ANDRO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA