Ordinanza N. 466 del 1998
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1998
Data deposito/pubblicazione
30/12/1998
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/12/1998
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof.
Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22
gennaio 1998 dal pretore di Ancona nel procedimento penale a carico
di Ferretti Luigi e altro, iscritta al n. 360 del registro ordinanze
1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 – 1
serie speciale – dell’anno 1998;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1998 il giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale, innanzi al
pretore di Ancona, l’imputato chiedeva la rimessione di questo e
altri processi a suo carico, dichiarata in seguito inammissibile
dalla Corte di cassazione:
che proponeva successivamente la ricusazione dello stesso
giudice, al quale erano stati assegnati diversi procedimenti penali
che lo vedevano imputato;
che tale istanza era dichiarata inammissibile dal tribunale di
Ancona;
che l’istanza, reiterata, era nuovamente dichiarata inammissibile
dal predetto tribunale;
che avverso tale decisione veniva proposto ricorso per
cassazione, a sua volta dichiarato inammissibile;
che, alla nuova udienza, l’imputato presentava ulteriore istanza
di ricusazione, e il pretore sollevava, in riferimento agli artt. 3,
25 e 101 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 37, comma 2, del codice di procedura penale;
che, pur non ignorando la sentenza n. 10 del 1997 di questa
Corte, il rimettente sostiene ch’essa non impedirebbe al prevenuto di
trovare a ogni udienza un nuovo motivo di ricusazione;
che la parziale declaratoria di illegittimità costituzionale del
citato art. 37, comma 2, non precluderebbe la deduzione di nuovi
motivi a sostegno della ricusazione, con la conseguente paralisi
dell’azione penale e la sottrazione dell’imputato al proprio giudice
naturale;
che la questione sarebbe rilevante, perché – esaurito il
dibattimento – il pretore non potrebbe pronunciare la sentenza,
dovendo attendere la decisione del tribunale di Ancona sulla nuova
dichiarazione di ricusazione.
Considerato che è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3,
25 e 101 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 37, comma 2, del codice di procedura penale, perché non
sarebbe di ostacolo al susseguirsi di reiterazioni della istanza di
ricusazione, ancorché in base ad asseriti nuovi motivi:
che si inibirebbe la pronuncia della sentenza, paralizzando in
tal modo l’azione penale e sottraendo l’imputato al suo giudice
naturale;
che questa Corte ha dichiarato, con la sentenza n. 10 del 1997,
l’illegittimità costituzionale dell’art. 37, comma 2, del codice di
procedura penale, nella parte in cui, qualora sia riproposta
l’istanza di ricusazione, “fondata sui medesimi motivi”, fa divieto
al giudice di pronunciare (o concorrere a pronunciare) la sentenza
fino a che non intervenga l’ordinanza che la dichiara inammissibile o
la rigetta;
che con l’ordinanza n. 312 del 1997 questa Corte ha dichiarato
manifestamente inammissibile analoga questione;
che a tale esito non sfugge neppure l’ordinanza del pretore di
Ancona, in quanto la disposizione è stata caducata proprio nella
parte in cui non consentiva di rimuovere il rischio che il processo
restasse paralizzato dall’abuso della richiesta di ricusazione;
che, in base alla sentenza n. 10 del 1997, non si fa più divieto
al giudice di pronunciare la sentenza prima dell’ordinanza che
dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, ove l’istanza venga
riproposta sulla base degli stessi elementi intesi sia in senso
formale che materiale (vale a dire, con l’utilizzazione di argomenti
speciosi che, privi di un serio raccordo con la realtà fattuale,
dimostrino la loro totale inconsistenza e vacuità).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 2, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 101
della Costituzione, dal pretore di Ancona, con l’ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola