Ordinanza N. 490 del 1993
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1993
Data deposito/pubblicazione
30/12/1993
Data dell'udienza in cui è stato assunto
22/12/1993
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof.
Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare
RUPERTO;
4-septies e 4-octies, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove
disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e
di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale),
introdotti dall’art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in
materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali),
promossi con ordinanze emesse il 15 marzo 1993 dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, il 21 ottobre 1992 dal Tribunale
amministrativo regionale della Liguria ed il 3 dicembre 1992 dal
Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo – sezione di Pescara,
rispettivamente iscritte ai nn. 344, 345 e 351 del registro ordinanze
1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 27 e
28, prima serie speciale, dell’anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1993 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con
ordinanza del 15 marzo 1993 (r.o. n. 344 del 1993), ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 15, commi 4-septies e 4-octies,
della legge 19 marzo 1990, n. 55 – introdotti dall’art. 1 della legge
18 gennaio 1992, n. 16 -, nella parte in cui prevedono la decadenza
di diritto dei pubblici dipendenti a seguito del passaggio in
giudicato della sentenza di condanna per taluno dei reati elencati
nel precedente comma 1 del medesimo art. 15;
che questione sostanzialmente identica è stata sollevata dal
T.A.R. della Liguria con ordinanza del 21 ottobre 1992, pervenuta a
questa Corte l’8 giugno 1993 (r.o. n. 345 del 1993), in riferimento
al solo art. 3 della Costituzione, nonché dal T.A.R. dell’Abruzzo –
sezione di Pescara, con ordinanza del 3 dicembre 1992, pervenuta a
questa Corte il 9 giugno 1993 (r.o. n. 351 del 1993), in riferimento
agli artt. 3, 4, 24, 35 e 97 della Costituzione;
che, ad avviso dei remittenti, la normativa impugnata,
reintroducendo in sostanza l’istituto della destituzione di diritto
già dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 971 del 1988,
viola i sopra indicati parametri costituzionali in quanto contrasta
con il criterio di ragionevolezza, con il principio di buon andamento
e di imparzialità della pubblica amministrazione, con il diritto di
difesa, nonché con il principio di eguaglianza per irrazionale
parificazione tra i dipendenti pubblici e coloro che ricoprono
cariche pubbliche;
Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto la medesima
questione, vanno riuniti e decisi congiuntamente;
che questa Corte, con sentenza n. 197 del 1993, ha già
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma
4-octies , della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall’art. 1
della legge 18 gennaio 1992, n. 16, “nella parte in cui, mediante
rinvio al comma 4-quinquies, prevede la destituzione di diritto,
anziché lo svolgimento del procedimento disciplinare ai sensi
dell’art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19”;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, commi
4-septies e 4-octies, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotti
dall’art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di
elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 97 della Costituzione, dai
Tribunali amministrativi regionali del Lazio, della Liguria e
dell’Abruzzo con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA