Ordinanza N. 509 del 1993
Corte Costituzionale
Data generale
31/12/1993
Data deposito/pubblicazione
31/12/1993
Data dell'udienza in cui è stato assunto
29/12/1993
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof.
Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;
decreto-legge 4 agosto 1993, n. 274 (Disposizioni urgenti sulla
riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia
nazionale per la protezione dell’ambiente), promossi con ricorsi
delle Regioni Veneto, Piemonte e Lombardia, notificati il 3 ed il 4
settembre 1993, depositati in cancelleria il 10 e 11 successivi ed
iscritti ai nn. 48, 49 e 55 del registro ricorsi 1993;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 1 dicembre 1993 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che la Regione Veneto, con ricorso notificato il 4
settembre 1993 e depositato il successivo 10 settembre 1993, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del
decreto-legge 4 agosto 1993, n. 274 (Disposizioni urgenti sulla
riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia
nazionale per la protezione dell’ambiente), deducendo la violazione
degli artt. 77, 115, 117, 118 e 128 della Costituzione;
che la Regione Piemonte, con ricorso notificato il 3 settembre
1993 e depositato il successivo 10 settembre 1993, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del medesimo
decreto-legge 4 agosto 1993, n. 274, deducendo la violazione degli
artt. 77, 115, 117, 118 e 128 della Costituzione; che la Regione
Lombardia, con ricorso notificato il 4 settembre 1993 e depositato il
successivo 11 settembre 1993, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 2 del medesimo decreto-legge 4 agosto 1993,
deducendo la violazione degli artt. 117, 118 e 119 della
Costituzione;
che, in particolare, le disposizioni impugnate disciplinano i
controlli ambientali affidando alle province le funzioni di
autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell’igiene e
dell’ambiente, già spettanti alle unità sanitarie locali;
che tutte le ricorrenti ritengono che le disposizioni impugnate
siano variamente lesive delle competenze amministrative e legislative
regionali, specie alla luce dell’art. 3 della legge n. 142 del 1990,
che affida alle Regioni il compito di dislocare a livello regionale,
provinciale e comunale le diverse funzioni collegate alle materie
previste dall’art. 117 della Costituzione, tenendo conto della
dimensione degli interessi in giuoco e in rapporto alle
caratteristiche della popolazione e del territorio;
che, in prossimità della Camera di consiglio, la Regione
Lombardia ha presentato memoria chiedendo che il ricorso sia discusso
in pubblica udienza e che le questioni di legittimità costituzionale
sollevate nei confronti del decreto-legge n. 274 del 1993, che non è
stato convertito in legge dalle Camere nel termine previsto dall’art.
77 della Costituzione, siano estese alle corrispondenti disposizioni
contenute nel decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 395, con il quale è
stato reiterato il decreto-legge non convertito;
che nei tre giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio
dei ministri chiedendo che i ricorsi siano dichiarati infondati;
Considerato che i giudizi investono le medesime disposizioni
normative ed è perciò opportuno che siano riuniti e decisi con
unica ordinanza;
che il decreto-legge 4 agosto 1993, n. 274 non è stato
convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua
pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1993;
che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa
Corte (v., da ultimo, l’ordinanza n. 470 del 1993), le questioni di
legittimità costituzionale delle Regioni Veneto, Piemonte e
Lombardia devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9 secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto-legge 4 agosto
1993, n. 274 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei
controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia nazionale per la
protezione dell’ambiente) sollevate dalla Regione Veneto e dalla
Regione Piemonte con i ricorsi indicati in epigrafe, per violazione
degli artt. 77, 115, 117, 118 e 128 della Costituzione;
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 2 del medesimo decreto-legge 4
agosto 1993, n. 274 sollevate dalla Regione Lombardia, con il ricorso
indicato in epigrafe, per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA