Ordinanza N. 51 del 1987
Corte Costituzionale
Data generale
17/02/1987
Data deposito/pubblicazione
17/02/1987
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/02/1987
Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA:
Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott.
Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof.
Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato
DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO;
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per
l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali),
promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1985 dal Tribunale di
Modena nel procedimento civile vertente tra Marchetti Marco e
l’I.N.A.I.L., iscritta al n. 61 del registro ordinanze 1986 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25/1ª Serie
Speciale dell’anno 1986;
Visto l’atto di costituzione dell’I.N.A.I.L.;
Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari;
Ritenuto che il Tribunale di Modena, con ordinanza in data 20
novembre 1985, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 35, quarto
comma, e 38, secondo comma, Cost., questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 4, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
(testo unico delle disposizioni per l’assicurazione contro gli
infortuni e le malattie professionali), “in quanto non prevedono
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali a favore del lavoratore italiano operante all’estero
alle dipendenze di impresa italiana”;
Considerato che le disposizioni impugnate sono state medio
tempore dichiarate costituzionalmente illegittime, sotto identico
profilo, con sentenza 19 dicembre 1985 n. 369;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, sollevata dal Tribunale di Modena, con ordinanza del
20 novembre 1985, in riferimento agli artt, 3, 35, comma quarto, e
38, comma secondo, Cost., degli artt. 1 e 4, d.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l’assicurazione contro
gli infortuni e le malattie professionali), “in quanto non prevedono
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali a favore del lavoratore italiano operante all’estero
alle dipendenze di impresa italiana”, già dichiarati
costituzionalmente illegittimi con sentenza n. 369 del 1985.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l’11 febbraio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: FERRARI
Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE