Ordinanza N. 513 del 1993
Corte Costituzionale
Data generale
31/12/1993
Data deposito/pubblicazione
31/12/1993
Data dell'udienza in cui è stato assunto
29/12/1993
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof.
Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, prof. Cesare
RUPERTO;
dell’art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e
trasferimento delle funzioni dell’Opera Nazionale per la protezione
della Maternità e dell’Infanzia), modificato dall’art. 5 della legge
1 agosto 1977, n. 563 e dell’art. 4, commi 2, 3 e 4 (recte: artt. 2,
3 e 4) del regolamento per il trattamento di quiescenza del personale
dell’O.N.M.I., promossi con n. 2 ordinanze emesse il 3 giugno 1993
dal Tribunale di Lagonegro nei procedimenti civili vertenti tra
l’INADEL e Colonna Girolama e Montecarlo Filomena, iscritte ai nn.
468 e 469 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno
1993;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1993 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che nel corso di due analoghi giudizi di appello in sede
di rinvio, promossi dall’INADEL contro Girolama Colonna e Filomena
Montecarlo, il Tribunale di Lagonegro, con due ordinanze di identico
tenore in data 3 giugno 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt.
3 e 38, secondo comma, Cost., questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto dell’art. 9 della legge 23
dicembre 1975, n. 698, modificato dall’art. 5 della legge 1 agosto
1977, n. 563, e dell’art. 4, commi 2, 3 e 4 (recte: degli artt. 2, 3
e 4), del regolamento per il trattamento di quiescenza del personale
dell’ONMI (Opera Nazionale Maternità e Infanzia), approvato con
decreto interministeriale del 5 agosto 1969;
che la questione è stata sollevata dal giudice remittente su
istanza delle parti private, motivata “in conformità di quanto già
dedotto dalla Corte di cassazione con l’ordinanza del 10 novembre
1992, che ebbe a rimettere alla valutazione della Corte
costituzionale la medesima questione”;
che in entrambi i giudizi davanti alla Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall’Avvocatura
dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile
o comunque infondata;
Considerato che i due giudizi hanno per oggetto identica
questione, onde si rende opportuno disporne la riunione affinché
siano decisi con unico provvedimento;
che l’ordinanza di rimessione è del tutto carente di
motivazione, tale non potendo essere considerata, nemmeno per
relationem, la semplice attestazione che la questione è stata
sollevata dalle parti private “in conformità di quanto già dedotto
dalla stessa Corte di cassazione” con la citata ordinanza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli
artt. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e
trasferimento delle funzioni dell’Opera Nazionale per la protezione
della Maternità e dell’Infanzia), e 4, commi 2, 3 e 4 (recte: artt.
2, 3 e 4) del regolamento del trattamento di quiescenza del personale
dell’ONMI, approvato con decreto interministeriale del 5 agosto 1969,
n. 300.9/822, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo
comma, della Costituzione, dal Tribunale di Lagonegro con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA