Ordinanza N. 519 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
30/11/1989
Data deposito/pubblicazione
30/11/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/11/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ottavo, nono, decimo e undicesimo comma, del decreto-legge 9 dicembre
1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di
immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito,
con modificazioni, in legge 6 febbraio 1987, n. 15, promosso con
ordinanza emessa il 30 marzo 1989 dal Pretore di Ispica nel
procedimento civile vertente tra Cilia Giuseppe ed altri e Stornello
Salvatore, iscritta al n. 329 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima
serie speciale, dell’anno 1989;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 30 marzo 1989 (R.O. n. 329
del 1989), il Pretore di Ispica, nel giudizio tra Cilia Giuseppe ed
altri e Stornello Salvatore, avente ad oggetto rilascio di immobile
e, in via riconvenzionale, pagamento dell’indennità di avviamento
commerciale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 1, settimo, nono, decimo e undicesimo comma, del
decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni,
nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, nella parte in cui determina
astrattamente ed in misura fissa, la indennità di avviamento che
deve essere corrisposta dal locatore al conduttore in caso di cessata
locazione commerciale, commisurandola solo alla entità del canone e
non anche al tipo di attività in concreto esercitata o all’effettivo
valore dell’avviamento commerciale;
che, ad avviso del giudice a quo, sarebbero violati:
a) gli artt. 41 e 42, secondo comma, della Costituzione,
limitandosi l’iniziativa economica del conduttore ed il godimento
della proprietà privata;
b) l’art. 3 della Costituzione per la disparità di
trattamento che si verifica tra locatore e conduttore, imponendosi al
primo il pagamento di una somma di denaro a mero titolo di buonuscita
ingiustificata sotto il duplice profilo della perdita dell’avviamento
da parte del conduttore e dell’incremento di valore acquisito
dall’immobile per l’incorporazione dell’avviamento, nonché tra i
conduttori in quanto l’indennizzo, in situazioni uguali, è
determinato in misura disuguale e non commisurato alla effettiva
perdita patrimoniale conseguente al rilascio dell’immobile;
che nel giudizio è intervenuta l’Avvocatura Generale dello
Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
che ha concluso per l’infondatezza della questione;
Considerato che, come già affermato da questa Corte (sentenze nn.
73 del 1966, 36 del 1980, 128 e 300 del 1983, 108 del 1986, 882 del
1988; ordinanze nn. 583 del 1987, 115, 116 e 481 del 1989), la
indennità posta a carico del locatore e a favore del conduttore che
rilascia l’immobile destinato ad uso commerciale serve a compensarlo
della perdita che subisce per la cessazione dell’avviamento
commerciale, mentre il locatore consegue un arricchimento per effetto
dell’incremento del valore incorporatosi nell’immobile per
l’attività svolta dal conduttore;
che la indennità non lede l’iniziativa economica spettante
all’imprenditore ma la tutela, ed è comunque correlata alla funzione
sociale che rimane attuata;
che la determinazione della stessa indennità è affidata alla
scelta del legislatore, che è incensurabile nel giudizio di
costituzionalità siccome non affetta da palese irrazionalità;
che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1, settimo, nono, decimo e undicesimo comma,
del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia
di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da
quello di abitazione), convertito, con modificazioni, nella legge 6
febbraio 1987, n. 15, in riferimento agli artt. 41, 42, secondo
comma, 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Ispica con
l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI