Ordinanza N. 53 del 1979
Corte Costituzionale
Data generale
18/06/1979
Data deposito/pubblicazione
18/06/1979
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/06/1979
EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof.
LEOPOLDO ELIA – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott.
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO
PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof.
VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,
ultimo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata
e della liquidazione coatta amministrativa), e 78, secondo comma, e
80, secondo comma, della legge 7 marzo 1938, n. 141 (Disposizioni per
la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione
creditizia), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanze emesse il 14 novembre e 18 dicembre 1975 dal tribunale
di Milano nei procedimenti civili vertenti tra Pisano Paolo, Campione
Angelo e il Commissario liquidatore della soc. Interfinanza s.p.a. –
Generale finanziaria, iscritte ai nn. 554 e 555 del registro ordinanze
1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 260
dell’anno 1976;
2) ordinanze emesse il 18 marzo 1976 dal tribunale di Milano nei
procedimenti civili vertenti tra Nolli Pietro e Commissario
liquidatore soc. Interfinanza, e tra Edilcentro sviluppo international
limited e Banca privata italiana, iscritte ai nn. 2,3 e 5 del registro
ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 51 e 59 dell’anno 1977.
Visto l’atto di costituzione della Banca privata italiana, nonché
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1979 il Giudice
relatore Guido Astuti.
Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe è stata
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 209, ultimo comma,
del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, della amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa) e 78, secondo comma, e 80, secondo
comma, della legge 7 marzo 1938, n. 141 (Disposizioni per la difesa del
risparmio e per la disciplina della funzione creditizia).
Considerato che la stessa questione è già stata decisa e ritenuta
non fondata da questa Corte con sentenza 14 gennaio 1977, n. 26;
che anche l’ulteriore profilo di illegittimità costituzionale
prospettato dalle ordinanze, – in quanto la disciplina processuale
denunziata comporterebbe disparità di trattamento non solo tra
creditori privilegiati e creditori chirografari, ma altresì tra
creditori chirografari di imprese esercenti il credito e creditori
chirografari di altre imprese pur esse sottoposte alla procedura di
liquidazione coatta amministrativa – , non merita accoglimento,
perché, come già fu osservato nella citata sentenza, la particolare
natura dei rapporti contrattuali tipici delle operazioni passive,
nella normale gestione dei servizi bancari, fornisce chiara
giustificazione dello speciale procedimento di accertamento dei crediti
chirografari, stabilito dagli artt. 77 e seguenti della legge
bancaria e confermato dall’art. 209, ultimo comma, della legge
fallimentare del 1942, con espressa deroga al disposto dell’art. 194,
secondo comma, della stessa legge;
che pertanto non sussistono motivi i quali possano indurre la Corte
a modificare la propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 209, ultimo comma, del r.d. 16 marzo 1942,
n. 267, e 78, secondo comma, e 80, secondo comma, della legge 7 marzo
1938, n. 141, sollevata dalle ordinanze di cui in epigrafe in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, e già decisa con
sentenza n. 26 del 1977.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI – EDOARDO
VOLTERRA – GUIDO ASTUTI – MICHELE
ROSSANO – LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO
ROEHRSSEN – ORONZO REALE – BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere