Ordinanza N. 57 del 2002
Corte Costituzionale
Data generale
15/03/2002
Data deposito/pubblicazione
15/03/2002
Data dell'udienza in cui è stato assunto
27/02/2002
Presidente: Cesare RUPERTO;
Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo
MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK,
Francesco AMIRANTE;
comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre
2000 dal Tribunale di Bolzano sul reclamo proposto da Volgger Anna
contro Ebner Anton, iscritta al n. 287 del registro ordinanze 2001 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, 1ª serie
speciale, dell’anno 2001.
Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il Tribunale di Bolzano, con ordinanza emessa il
20 ottobre 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e
35 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 155, quarto comma, del codice civile, “laddove la
possibilità della trascrizione (ovvero annotazione tavolare)
dell’assegnazione del diritto d’abitazione nell’appartamento
familiare a favore del coniuge venga fatta dipendere dall’affidamento
dei figli (legittimi), influenzando quindi anche l’opponibilità di
tale diritto nei confronti del terzo acquirente”;
che il tribunale, investito del reclamo avverso il decreto di
rigetto dell’istanza di trascrizione tavolare del diritto di
abitazione, afferma che la sentenza n. 454 del 1989 della Corte
costituzionale – con la quale è stata dichiarata l’illegittimità
costituzionale dell’art. 155, quarto comma, cod. civ. nella parte in
cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di
assegnazione della abitazione nella casa familiare al coniuge
affidatario della prole, ai fini della opponibilità ai terzi – è
espressamente motivata con riferimento all’affidamento dei figli e
che quindi non è suscettibile di una diversa e più ampia
interpretazione, come vorrebbe invece la ricorrente;
che il giudice a quo osserva che, ai sensi degli artt. 155,
quarto comma, cod. civ. e 6, sesto comma, della legge n. 898 del
1970, l’affidamento dei figli rappresenta un criterio preferenziale
per l’assegnazione del diritto di abitazione, il quale non esclude la
valutazione di altri elementi anche di natura economica, come è
avvenuto nella fattispecie, nella quale sono assenti i figli;
che la limitazione della trascrizione del provvedimento di
assegnazione del diritto di abitazione alle sole ipotesi di
affidamento di prole determinerebbe, ad avviso del giudice a quo una
evidente disparità di trattamento rispetto alla previsione contenuta
nella disciplina del divorzio, con la conseguenza che il coniuge
separato riceverebbe una tutela minore rispetto a quella garantita al
coniuge divorziato;
che qualora, come nella specie, l’acquisto dell’appartamento
sia effettuato con i proventi dell’attività lavorativa di uno solo
dei coniugi, cui, per tale ragione, sia assegnato il diritto di
abitazione, sarebbe leso anche il principio costituzionale che tutela
il lavoro in tutte le sue forme.
Considerato che il giudice a quo afferma che l’assegnazione del
diritto di abitazione nell’appartamento familiare non trascritto
tavolarmente va considerata inutiliter data nei confronti del terzo
acquirente, richiamando al riguardo la giurisprudenza della Corte di
cassazione, secondo cui il diritto di abitazione nell’appartamento
familiare ha natura personale e può essere opposto al terzo
acquirente unicamente se sia stato trascritto nei registri
immobiliari non solo per il periodo successivo alla scadenza del
termine novennale dall’assegnazione, ma anche anteriormente a tale
scadenza;
che il rimettente tralascia di considerare il diverso
orientamento della medesima Corte che sostiene l’opponibilità ai
terzi dell’assegnazione della casa coniugale nei limiti del novennio,
anche se non trascritta;
che, come questa Corte ha ripetutamente affermato, qualora
non possa ritenersi formato il diritto vivente e sussistano invece,
sul medesimo tema, diversi orientamenti giurisprudenziali, il giudice
a quo è tenuto a indicare specificamente le ragioni che gli
precludono di risolvere il giudizio mediante l’applicazione di una
delle possibili interpretazioni giurisprudenziali;
che infatti il ricorso al giudizio di costituzionalità è
consentito solo ove non sia possibile risolvere altrimenti la
fattispecie dedotta nel procedimento;
che, nonostante la diversità degli orientamenti esistenti
nella materia de qua il rimettente non ha dato conto della
possibilità di interpretare in altro modo la norma impugnata, con la
conseguenza che la questione deve dichiararsi manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 155, quarto comma, del codice
civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 35 della
Costituzione, dal Tribunale di Bolzano con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola