Ordinanza N. 592 del 1990
Corte Costituzionale
Data generale
28/12/1990
Data deposito/pubblicazione
28/12/1990
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/12/1990
Presidente: prof. Giovanni CONSO;
Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco
GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco
Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Luigi MENGONI, prof.
Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
luglio 1988, n. 352 (“Adeguamento dei compensi spettanti ai periti,
consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni
eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile
e penale”), promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 1990 dal
Tribunale di Lucera sul ricorso proposto dai periti Cardillo Mario ed
altro nel procedimento penale a carico di Perrone Vincenzo ed altri,
iscritta al n. 628 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima Serie Speciale
dell’anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione ex art. 11
della legge 8 luglio 1980, n. 319, promosso da Mario Cardillo e
Matteo Mauro Albanese, periti contabili in un giudizio penale,
avverso il decreto di liquidazione dei loro compensi per essere stata
la liquidazione effettuata sulla base del valore di un miliardo
anziché di quello effettivo, il Tribunale di Lucera, con ordinanza
emessa il 27 giugno 1990, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 36, primo
comma, della Costituzione, dell’art. 2 del d.P.R. 27 luglio 1988, n.
352, recante “Adeguamento dei compensi spettanti ai periti,
consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni
eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile
e penale” (recte: dell’art. 2 delle Tabelle allegate al detto
d.P.R.), nella parte in cui non prevede scaglioni di cifre superiori
a lire un miliardo per determinare l’ammontare dell’onorario per la
perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e
fiscale;
che, secondo il d.P.R. n. 352 del 1988 (art. 1 delle Tabelle
allegate), per la determinazione degli onorari a percentuale si ha
riguardo, per la perizia, al valore del bene o di altra utilità
oggetto dell’accertamento determinato sulla base di elementi
obiettivi e che, in particolare, per la perizia o la consulenza
tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale (art. 2
Tabelle all.), tale onorario spetta in determinate misure percentuali
calcolate per scaglioni, per l’ultimo dei quali, “da lire 500.000.001
fino e non oltre lire 1.000.000.000” la percentuale va dallo 0,3 allo
0,6;
che ad avviso del giudice a quo la norma denunciata: a) viola il
principio di eguaglianza, in quanto la mancata previsione di una
regola applicabile nel caso di perizie o consulenze su beni o in
controversie di valore superiore al miliardo di lire comporta per
tali attività un trattamento deteriore rispetto a quello assicurato
per le attività svolte su beni o in controversie di valore
inferiore; b) si pone in contrasto con l’art. 36, primo comma, della
Costituzione, in quanto non offre a chi esegue tali prestazioni la
possibilità di veder retribuito il lavoro svolto in relazione alla
sua quantità e qualità;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall’Avvocatura dello Stato, che ha concluso
per l’inammissibilità e, in via gradata, per l’infondatezza della
questione;
Considerato che la norma impugnata è contenuta nel d.P.R. 27
luglio 1988, n. 352, vale a dire in un atto che, in difetto dei
presupposti costituzionalmente richiesti, non può essere qualificato
atto avente forza di legge ed è perciò sottratto al sindacato di
questa Corte;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, e 36, primo comma, della Costituzione, dell’art. 2 del d.P.R.
27 luglio 1988, n. 352 (“Adeguamento dei compensi spettanti ai
periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni
eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile
e penale”), sollevata con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA