Ordinanza N. 6 del 1968
Corte Costituzionale
Data generale
14/03/1968
Data deposito/pubblicazione
14/03/1968
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/03/1968
BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof . GIUSEPPE BRANCA –
Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO
DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof.
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI, Giudici,
comma, del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, sulla rappresentanza e difesa
in giudizio dello Stato, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 25 novembre 1966 dal Tribunale di Salerno
nel procedimento civile vertente tra Fabbricatore Giuseppe ed altri
contro Carrozzi Raffaela, la Gestione case per lavoratori ed altri,
iscritta al n. 70 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109 del 29 aprile 1967;
2) ordinanza emessa l’11 maggio 1967 dal Tribunale di Campobasso
nel procedimento civile vertente tra Capra Antonio ed altri contro la
Cassa per il Mezzogiorno ed altri, iscritta al n. 117 del Registro
ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 177 del 15 luglio 1967;
3) ordinanza emessa il 17 giugno 1967 dal Tribunale di Piacenza nel
procedimento civile vertente tra Bersani Mario e l’Ufficio del Registro
di Fiorenzuola d’Arda, iscritta al n. 214 del Registro ordinanze 1967 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 282 dell’11
novembre 1967.
Udita nella camera di consiglio del 29 febbraio 1968 la relazione
del Giudice Luigi Oggioni;
Ritenuto che con le sopra menzionate ordinanze emesse nel corso di
procedimenti civili pendenti avanti ai Tribunali di Salerno, Campobasso
e Piacenza è stata sollevata questione di legittimità costituzionale
dell’art. 11, terzo comma, del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611, in
quanto commina la nullità delle notificazioni degli atti giudiziali
alle Amministrazioni statali non eseguite presso la competente
Avvocatura dello Stato senza possibilità di sanatoria, neppure a
seguito della costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
che con l’ordinanza del Tribunale di Salerno la censura è stata
sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, e con le
altre ordinanze in relazione al solo art. 3 della Costituzione;
che nel giudizio promosso dal Tribunale di Salerno si sono
costituiti la “Gestione case per lavoratori” (G.E.S.C.A.L.) ed il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura generale dello Stato; che nel giudizio promosso con
l’ordinanza del Tribunale di Campobasso si è costituita la Cassa per
opere straordinarie di pubblico interesse nell’Italia meridionale
(Cassa per il Mezzogiorno) in persona del Presidente pro-tempore prof.
Gabriele Pescatore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato; che nel giudizio promosso dal Tribunale di Piacenza si è
costituito il Ministero delle finanze, in persona del Ministro
pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato.
Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 97 del 26
giugno 1967, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del terzo
comma dell’art. 11 del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611 come sopra
impugnato, nei limiti in cui esclude la sanatoria della nullità della
notificazione; che pertanto la questione sollevata con le ordinanze di
cui sopra deve dichiararsi manifestamente infondata perché la norma
impugnata ha cessato di avere efficacia a norma dell’art. 136 della
Costituzione, e non può quindi trovare applicazione dal giorno
successivo alla pubblicazione della sentenza dichiarativa della
illegittimità (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87).
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale proposte con le ordinanze di cui in epigrafe ed ordina
la restituzione degli atti ai Tribunali di Salerno, Campobasso e
Piacenza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 marzo 1968.
ALDO SANDULLI – BIAGIO PETROCELLI –
ANTONIO MANCA – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.