N. 63 del 1964
Data generale
23/06/1964
Data deposito/pubblicazione
23/06/1964
Data dell'udienza in cui è stato assunto
09/06/1964
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO – Prof. ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER
– Prof. GIOVANNI CASSANDRO – Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO
MANCA – Prof. ALDO SANDULLI – Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE
FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott.
GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO
PAOLO BONIFACIO, Giudici,
comma, del Codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il
23 novembre 1963 dal Pretore di Pisticci nel procedimento civile
vertente tra Losenno Francesco e Sisto Giuseppe, iscritta al n. 13 del
Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 54 del 29 febbraio 1964.
Udita nella camera di consiglio del 9 giugno 1964 la relazione del
Giudice Aldo Sandulli;
Ritenuto che l’ordinanza è stata regolarmente notificata alle
parti private ed al Presidente del Consiglio dei Ministri ed inoltre
comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati ed è
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 54 del 29 febbraio 1964;
che in questa sede nessuno si è costituito;
che con la menzionata ordinanza il Pretore di Pisticci ripropone,
con riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione, la questione di
legittimità dell’art. 668, terzo comma, del Codice di procedura
civile, per la parte che disciplina il deposito previsto dall’art, 651
del Codice di procedura civile;
Considerato che la questione, già proposta dallo stesso Pretore in
altro giudizio, fu dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza
n. 83 del 1963, poiché il deposito di modestissima entità imposto a
pena di decadenza all’opponente alla convalida di licenza o di sfratto
dalla disposizione impugnata, data la funzione cui assolve, di
richiamare a un particolare senso di responsabilità chi si opponga ad
atti di esecuzione sui quali già abbia avuto modo di esercitarsi il
vaglio del giudice, non può esser ritenuto, anche alla stregua della
precedente giurisprudenza della Corte, in contrasto né col principio
costituzionale di eguaglianza, né , più specificamente, col principio
che garantisce a tutti indistintamente la possibilità di agire in
giudizio;
che nessun nuovo argomento valido è stato addotto dall’ordinanza
che chiede il riesame della questione, la quale contesta non a ragione
che l’opposizione di cui trattasi investirebbe atti di esecuzione su
cui già ebbe ad esercitarsi il vaglio del giudice, e fa non
appropriato richiamo al sistema delle prove sulla cui base viene
adottato il provvedimento di convalida: infatti la disposizione
dell’art. 663 del Codice di procedura civile – secondo la quale, in
caso di mancata comparizione dell’intimato, il giudice non può
procedere alla convalida se non allorquando possa escludersi la
probabilità non solo che l’intimato non abbia avuto conoscenza della
citazione, ma anche che la sua mancata comparizione risalga a caso
fortuito o forza maggiore – muove dal logico presupposto che in
condizioni siffatte la mancata comparizione sia sufficiente indizio di
insussistenza di ragioni di opposizione; onde la convalida non può in
alcun caso esser considerata come un provvedimento adottato da parte
del giudice indipendentemente da qualsiasi vaglio e qualsiasi elemento
di prova;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l’art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
sollevata con l’ordinanza indicata in epigrafe ed ordina il rinvio
degli atti al Pretore di Pisticci.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1964.
GASPARE AMBROSINI – GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO – ANTONINO PAPALDO – NICOLA
JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO – BIAGIO
PETROCELLI – ANTONIO MANCA – ALDO
SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA – MICHELE
FRAGALI – COSTANTINO MORTATI –
GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.