Ordinanza N. 66 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
25/03/1976
Data deposito/pubblicazione
25/03/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/03/1976
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI
– Dott. NICOLA REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA –
Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,
e sesto comma, e 27, quarto comma, del regolamento allegato A al regio
decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (coordinamento delle norme sulla
disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul
trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie…),
promosso con ordinanza emessa l’11 ottobre 1974 dal giudice del lavoro
del tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Restivo
Antonina e la società Etna Trasporti, iscritta al n. 482 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 7 dell’8 gennaio 1975.
Visto l’atto di costituzione di Restivo Antonina;
udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1976 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che con l’ordinanza indicata in epigrafe sono state
proposte questioni di legittimità costituzionale degli articoli 26,
quinto e sesto comma, e 27, quarto comma, dell’allegato A del regio
decreto 8 gennaio 1931, n. 148, in riferimento agli artt. 3, 35 e 36
della Costituzione.
Considerato che le stesse questioni sono state risolte da questa
Corte con sentenza n. 124 del 1975, per la quale a) la espressione
“stipendio o paga ultimi raggiunti” va interpretata nel senso che
comprenda l’intera retribuzione finale; b) la indennità di buonuscita
non si cumula con la pensione, ma a questa si sostituisce per chi alla
pensione non ha diritto (vedansi anche le successive ordinanze nn. 243
del 1975 e 23 del 1976);
che non vengono prospettati profili nuovi né addotti argomenti
atti ad indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i vari giudizi
dinanzi alla Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale – proposte dal giudice del lavoro del tribunale di
Catania con l’ordinanza 11 ottobre 1974 – degli artt. 26, quinto e
sesto comma, e 27, quarto comma, del regolamento allegato A al regio
decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla
disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul
trattamento giuridicoeconomico del personale delle ferrovie, tranvie e
linee di navigazione interna – lacuale e lagunare -, filovie ed
autolinee in regime di concessione), in riferimento agli artt. 3, 35 e
36 della Costituzione, questioni già dichiarate non fondate con la
sentenza n. 124 del 1975.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere