Ordinanza N. 7 del 1979
Corte Costituzionale
Data generale
27/01/1979
Data deposito/pubblicazione
27/01/1979
Data dell'udienza in cui è stato assunto
22/01/1979
MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO / Prof. LEOPOLDO ELIA –
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN –
Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO
ANDRIOLI, Giudici,
legge 12 febbraio 1968, n. 132 e dell’art. 133 del d.P.R. 27 marzo 1969
n. 130, promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1977 dal Tribunale
Amministrativo Regionale della Calabria sui ricorsi di Briatico
Beniamino ed altri contro l’ospedale Regionale “Melacrino e Bianchi”
di Reggio Calabria, iscritta al n. 404 del registro ordinanze 1977 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 26
ottobre 1977;
udito nella camera di consiglio del 19 dicembre 1978 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Considerato che la sezione staccata di Reggio Calabria del
Tribunale Amministrativo della Calabria, con ordinanza emessa il 15
febbraio 1977 sui ricorsi proposti da Briatico Beniamino ed altri
contro l’Ospedale generale regionale “Melacrino e Bianchi” di Reggio
Calabria, ha ritenuto non manifestamente infondata, in relazione
all’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 43, lett. d, legge 12 febbraio 1968, n. 132, sugli enti
ospedalieri e l’assistenza ospedaliera, e 133 d.P.R. 27 marzo 1969, n.
130, sullo stato giuridico dei dipendenti ospedalieri, in quanto il
divieto incondizionato dell’esercizio dell’attività professionale,
presso case di cura private, creerebbe una ingiustificata disparità di
trattamento – nella stessa categoria dei sanitari con rapporto “a
tempo definito” – a scapito di coloro che per la loro specializzazione
non possono svolgere la loro professione se non al di fuori dello
studio privato, in quanto necessitano particolari attrezzature a
livello nosocomiale; considerato che la Corte, con sentenza n.
103/1977, ha ritenuto infondata la questione di incostituzionalità e
che il giudice a quo non ha addotto argomenti contrari limitandosi a
invocarne l’approfondimento dell’esame, conclusione del quale non può
non essere la conferma della precedente statuizione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 43 legge 12 febbraio 1968, n. 132, e 133
d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio. nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1979.
F.to: GIULIO GIONFRIDA – MICHELE
ROSSANO – ANTONINO DE STEFANO –
LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO ROEHRSSEN –
ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIA RELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ARNALDO MACCARONE – ANTONIO
LA PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere