Ordinanza N. 79 del 1965
Corte Costituzionale
Data generale
06/12/1965
Data deposito/pubblicazione
06/12/1965
Data dell'udienza in cui è stato assunto
02/12/1965
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO – Prof. ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER
– Prof. GIOVANNI CASSANDRO – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI
– Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO
MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott.
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,
secondo, terzo e quinto comma; 10, primo e secondo comma; 12, secondo
comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, promosso con ordinanza
emessa 11 16 dicembre 1964 dal Consiglio di Stato in s.g. – Sezione IV
– sui ricorsi riuniti di Magrini Ida ed altro e di Fremura Gino contro
il Ministero dei lavori pubblici e il Comune di Livorno, iscritta al n.
24 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, n. 85 del 3 aprile 1965.
Udita nella camera di consiglio del 28 ottobre 1965 la relazione
del Giudice Antonio Manca.
Ritenuto che con l’ordinanza sopra indicata pronunciata dal
Consiglio di Stato, Sezione IV, in sede giurisdizionale, sono state
sollevate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9,
primo, secondo, terzo e quinto comma; 10, primo e secondo comma; 12,
secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, per contrasto con
gli artt. 3, primo comma; 42, terzo comma; 53, primo comma, e 23 della
Costituzione;
che l’ordinanza, dopo le prescritte notificazioni, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 85 del 3 aprile 1965;
che in questa sede si sono costituiti il Comune di Livorno, difeso
dall’avv. Leopoldo Piccardi, e il Ministero dei lavori pubblici, difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, i quali hanno depositato
deduzioni, rispettivamente in data 10 marzo e 12 aprile 1965;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato, con atto di
costituzione in data 12 aprile 1965.
Considerato che, con la sentenza n. 22 del 1965, questa Corte ha
già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, secondo
comma, prima parte, della legge predetta, in riferimento agli artt. 42,
terzo comma e 3, primo comma, della Costituzione;
che, pertanto, la disposizione medesima ha cessato di avere
efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può avere applicazione
dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza stessa (art.
30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
Considerato che, con la sentenza sopra indicata, questa Corte ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
circa gli artt. 9, primo, secondo, terzo e quinto comma; e 10, primo e
secondo comma, della legge suddetta, in riferimento alle indicate norme
costituzionali;
che non sussistono ragioni che inducono a modificare, per questo
capo, la precedente decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l’art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 9, primo, secondo, terzo e quinto comma; 10,
primo e secondo comma; 12, secondo comma, della legge 18 aprile 1962,
n. 167, ed ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato,
Sezione IV.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1965.
GASPARE AMBROSINI – GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO – ANTONINO PAPALDO – NICOLA
JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO – ANTONIO
MANCA – ALDO SANDULLI – GIUSEPPE
BRANCA – MICHELE FRAGALI – COSTANTINO
MORTATI – GIUSEPPE CHIARELLI –
GIUSEPPE VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI – FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.