Ordinanza N. 84 del 1967
Corte Costituzionale
Data generale
03/07/1967
Data deposito/pubblicazione
03/07/1967
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/06/1967
ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO –
Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI –
Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ-
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,
1965, n. 162, concernente “Norme per la repressione delle frodi nella
preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti”, promossi con
ordinanze emesse il 7 dicembre 1966 dal pretore di Casale Monferrato
nei procedimenti penali a carico di Lavagno Luigi e di Lavagno
Francesco, iscritto ai nn. 9 e 10 del Registro ordinanze 1967 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 25
febbraio 1967;
Udita nella camera di consiglio del 1 giugno 1967 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo;
Ritenuto che con le ordinanze sopra indicate è stata sollevata la
questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965,
n. 162, in riferimento agli artt. 73 e 76 della Costituzione in quanto,
essendo la legge delega 9 ottobre 1964, n. 991, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1964, entrata in vigore il 12
novembre 1964, il termine di tre mesi, prefissato per l’esercizio della
delega, sarebbe scaduto nel giorno 11 febbraio 1965, mentre la legge
delegata è stata emanata il successivo giorno 12 ed in quanto, essendo
stata la legge delega pubblicata con ritardo, si sarebbe eluso il
termine predetto;
che le ordinanze sono state notificate, comunicate e pubblicate
ritualmente, ma nessuno si è costituito in questa sede;
Considerato che con diverse sentenze (numeri 13, 32 e 33 del 1967)
questa Corte ha dichiarato non fondate le questioni predette e che non
sono state addotte e non sussistono ragioni che inducano a modificare
le precedenti decisioni;
Visti gli articoli 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo
1953, n. 87, e l’art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe ed
ordina la restituzione degli atti al pretore di Casale Monferrato.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.
GASPARE AMBROSINI – ANTONINO PAPALDO
– NICOLA JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO
– BIAGIO PETROCELLI – ANTONIO MANCA –
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI.