Ordinanza N. 85 del 1993
Corte Costituzionale
Data generale
11/03/1993
Data deposito/pubblicazione
11/03/1993
Data dell'udienza in cui è stato assunto
26/02/1993
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: dott. Francesco GRECO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof.
Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
prof. Fernando SANTOSUOSSO;
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1992 dal Magistrato di
sorveglianza di Sassari nel procedimento di sorveglianza nei
confronti di Spadaccini Ferdinando ed altro, iscritta al n. 504 del
registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza di Sassari ha
sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 27 della
Costituzione, questione di legittimità degli artt. 102 e 103 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui stabiliscono un
tetto massimo di durata della sanzione sostitutiva applicata in sede
di conversione della pena pecuniaria;
Considerato che la medesima questione è già stata decisa dalla
Corte nel senso della manifesta infondatezza con ordinanze n. 152 e
n. 277 del 1992;
e che l’ordinanza di rimessione non adduce argomenti nuovi o
diversi da quelli allora esaminati;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 102 e 103 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in
riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 27 della Costituzione, dal
Magistrato di sorveglianza di Sassari con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l’11 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA