Ordinanza N. 86 del 1964
Corte Costituzionale
Data generale
12/11/1964
Data deposito/pubblicazione
12/11/1964
Data dell'udienza in cui è stato assunto
23/10/1964
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO – Prof. ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER
– Prof. GIOVANNI CASSANDRO – Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO
MANCA – Prof. ALDO SANDULLI – Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE
FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott.
GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO
PAOLO BONIFACIO, Giudici,
legge 15 agosto 1949, n. 533, in relazione agli artt. 102, secondo
comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, promosso con ordinanza
del Pretore di Ferrara in data 9 maggio 1964, nel procedimento civile
vertente fra Cavicchi Vittorino e Piva Mafalda, iscritta al n. 83 del
Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 144 del 13 giugno 1964.
Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione
del Giudice Costantino Mortati;
Ritenuto che con l’ordinanza predetta è stata proposta questione
di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 7 su citati sotto il
profilo che questi non assicurano, nei riguardi dei consulenti tecnici
chiamati a prestare la loro opera nelle controversie per anticipata
risoluzione di contratti individuali di lavoro dei salariati fissi in
agricoltura, garanzie minime di indipendenza e di capacità, e pertanto
appaiono in contrasto con le disposizioni degli artt. 102 e 108; il
quale ultimo tali garanzie vuole assicurare anche nei confronti degli
estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia;
che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 72 del 7 luglio
1964 ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità degli
artt. 5 e 7 in riferimento agli artt. 102 e 108 della Costituzione;
che l’ordinanza in esame non offre alcun nuovo elemento che possa
dar ragione di un riesame della questione, tale non potendo ritenersi
il richiamo all’ultimo comma del citato art. 108, fatto nel supposto
che i consulenti di cui si tratta rientrino nella categoria degli
“estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia”. È
infatti non controverso che con la formula riportata il costituente ha
inteso riferirsi solo a coloro che, senza appartenere all’ordine
giudiziario, entrano a comporre alcuni collegi giudicanti;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, nonché l’art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i
giudizi avanti alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata nei riguardi degli artt. 5 e 7 della legge 15
agosto 1949, n. 533.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1964.
GASPARE AMBROSINI – GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO – ANTONINO PAPALDO – NICOLA
JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO – BIAGIO
PETROCELLI – ANTONIO MANCA – ALDO
SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA – MICHELE
FRAGALI – COSTANTINO MORTATI –
GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.