Ordinanza N. 92 del 1965
Corte Costituzionale
Data generale
22/12/1965
Data deposito/pubblicazione
22/12/1965
Data dell'udienza in cui è stato assunto
14/12/1965
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO – Prof. ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER
– Prof. GIOVANNI CASSANDRO – Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO
MANCA – Prof. ALDO SANDULLI – Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE
FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott.
GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO
PAOLO BONIFACIO, Giudici,
comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa
il 23 marzo 1965 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile
vertente tra Malara Umberto e l’Istituto nazionale della previdenza
sociale, iscritta al n. 130 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 178 del 17 luglio 1965.
Udita nella camera di consiglio del 18 novembre 1965 la relazione
del Giudice Giovanni Battista Benedetti;
Ritenuto che nel giudizio vertente dinanzi al Tribunale di Genova
fra Malara Umberto, già ammesso al godimento di pensione ordinaria per
il servizio prestato, quale impiegato statale alle dipendenze del
Ministero delle finanze, e l’Istituto nazionale della previdenza
sociale, al quale l’interessato aveva chiesto la pensione di
invalidità e vecchiaia sulla base dei contributi già versati, e
previo riconoscimento dei contributi figurativi riguardanti il periodo
trascorso sotto le armi durante la guerra 1915-18, è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale dell’ultimo comma dell’art. 10
del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (che non consente il riconoscimento
dei contributi figurativi quando essi siano computabili per altri
trattamenti pensionistici), in riferimento agli artt. 76 e 77 della
Costituzione perché detta disposizione avrebbe ecceduto dai limiti
della delega conferita al Governo ai sensi dell’art. 37 della legge 4
aprile 1952, n. 218;
che il Tribunale, dopo avere escluso che la norma impugnata potesse
essere considerata norma di attuazione della legge delegante oppure di
coordinamento di questa con la legislazione vigente in materia di
assicurazioni sociali, ha ritenuto rilevante e non manifestamente
infondata la sollevata questione ed ha disposto con ordinanza del 23
marzo 1965 la remissione degli atti alla Corte costituzionale;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte le parti private non si
sono costituite né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Considerato che la materia disciplinata dalla norma impugnata (art.
10, ultimo comma, D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818) è stata
successivamente regolata con la disposizione contenuta nell’art. 10
della legge 20 febbraio 1958, n. 55, e che il Tribunale ha omesso di
accertare se la controversia potesse essere decisa in base alla nuova
norma;
che pertanto si rende necessario disporre la trasmissione degli
atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza della proposta
questione di legittimità;
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1965.
GASPARE AMBROSINI – GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO – ANTONINO PAPALDO – NICOLA
JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO – BIAGIO
PETROCELLI – ANTONIO MANCA – ALDO
SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA – MICHELE
FRAGALI – COSTANTINO MORTATI –
GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.