Ordinanza N. 97 del 1965
Corte Costituzionale
Data generale
27/12/1965
Data deposito/pubblicazione
27/12/1965
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/12/1965
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO – Prof. ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER
– Prof. GIOVANNI CASSANDRO – Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO
MANCA – Prof. ALDO SANDULLI – Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE
FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott.
GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO
PAOLO BONIFACIO, Giudici,
comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente norme per la
disciplina della propaganda elettorale, promosso con ordinanza emessa
il 12 maggio 1965 dal Pretore di Assisi nel procedimento penale a
carico di Laffranco Luciano, iscritta al n. 96 del Registro ordinanze
1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 163 del
3 luglio 1965.
Udita nella camera di consiglio del 18 novembre 1965 la relazione
del Giudice Francesco Paolo Bonifacio;
Ritenuto che con l’ordinanza suddetta è stata proposta questione
di legittimità costituzionale del primo comma dell’art. 8 della legge
4 aprile 1956, n. 212, contenente norme per la disciplina della
propaganda elettorale, in riferimento al primo comma dell’art. 21 della
Costituzione, sotto il profilo che esso, in relazione al disposto
dell’art. 5 della stessa legge, comporta una limitazione del diritto di
liberamente manifestare il proprio pensiero con la parola, con lo
scritto e con ogni altro mezzo di diffusione;
che nessuna delle parti si è costituita;
Considerato che questa Corte con la sentenza del 4 giugno 1964, n.
48, ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 8, comma quarto, della legge 4 aprile
1956, n. 212, e con la sentenza del 26 giugno 1965, n. 49, ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 3, comma secondo, e degli artt. 2 e 8 della stessa legge;
che la questione, per la quale l’ordinanza non prospetta profili
sostanzialmente diversi da quelli disattesi dalla Corte nelle suddette
sentenze, si presenta manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l’art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
innanzi a questa Corte;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del primo comma dell’art. 8 della legge 4 aprile 1956,
n. 212, contenente norme per la disciplina della propaganda elettorale,
in riferimento all’art. 21, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1965.
GASPARE AMBROSINI – GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO – ANTONINO PAPALDO – NICOLA
JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO – BIAGIO
PETROCELLI – ANTONIO MANCA – ALDO
SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA – MICHELE
FRAGALI – COSTANTINO MORTATI –
GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.