Sentenza N. 100 del 1969
Corte Costituzionale
Data generale
10/06/1969
Data deposito/pubblicazione
10/06/1969
Data dell'udienza in cui è stato assunto
22/05/1969
MICHELE FRAGALI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ –
Dott. GIOVANNT BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA –
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott.
NICOLA REALE, Giudici,
comma, del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, convertito in legge
10 dicembre 1954, n. 1159 (istituzione di una imposta di fabbricazione
sui cementi e sugli agglomerati cementizi), promosso con ordinanza
emessa il 6 ottobre 1967 dal tribunale di Bologna nel procedimento
civile vertente tra la società azionaria gestioni industriali
(S.A.G.I.) e l’amministrazione finanziaria dello Stato, iscritta al n.
33 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 102 del 20 aprile 1968.
Visto l’atto di costituzione dell’Amministrazione finanziaria dello
Stato;
udita nell’udienza pubblica del 21 maggio 1969 la relazione del
Giudice Giuseppe Chiarelli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,
per l’Amministrazione finanziaria.
Nel procedimento civile vertente tra la società azionaria gestioni
industriali (S.A.G.T.) e l’amministrazione finanziaria dello Stato, il
tribunale di Bologna, con ordinanza 6 ottobre 1967, ha rimesso a questa
Corte la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, secondo
comma, del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, convertito in legge
10 dicembre 1954, n. 1159. 511115
Nell’ordinanza si rileva che il detto articolo ha ribadito il
principio del solve et repete, già dichiarato costituzionalmente
illegittimo da questa Corte in numerose sentenze relative a singole
leggi tributarie, e si richiede una autonoma dichiarazione di
illegittimità costituzionale della norma impugnata.
L’ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione finanziaria dello
Stato, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con
deduzioni depositate il 30 novembre 1967, nelle quali, richiamati i
precedenti giurisprudenziali, si chiede che la Corte provveda conie di
giustizia.
Nella discussione orale la difesa dell’Amministrazione finanziaria
dello Stato si è rimessa alla Corte.
Questa Corte, com’è noto, in numerose precedenti pronuncie (sent.
n. 21 del 1961 e successive), ha ritenuto l’illegittimità
costituzionale della regola solve et repete per contrasto con gli artt.
3, 24 e 113 della Costituzione.
La norma impugnata nel presente giudizio contiene una applicazione
della predetta regola e ne va pertanto dichiarata l’illegittimità
costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 14, secondo
comma, del decreto legge 24 novembre 1954, n. 1069, convertito in legge
10 dicembre 1954, n. 1159 (istituzione di una imposta di fabbricazione
sui cementi e sugli agglomerati cementizi).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1969.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ERCOLE ROCCHETTI – ENZO
CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE.