Sentenza N. 104 del 1977
Corte Costituzionale
Data generale
02/06/1977
Data deposito/pubblicazione
02/06/1977
Data dell'udienza in cui è stato assunto
24/05/1977
OGGIONI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Avv. LEONETTO
AMADEI – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Prof. ANTONINO
DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv.
ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO
MALAGUGINI, Giudici,
bis, ter e quater, e 305 del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa l’8 gennaio 1974 dal giudice istruttore del tribunale
di Montepulciano, nel procedimento penale contro ignoti, iscritta al n.
471 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1975.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 23 marzo 1977 il Giudice relatore
Guglielmo Roehrssen;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Nel corso di un procedimento penale contro ignoti, il giudice
istruttore del tribunale di Montepulciano, con ordinanza dell’8 gennaio
1974, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, degli
artt. 304, 304 bis, 304 ter, 304 quater (nel testo modificato dalle
leggi 18 marzo 1971, n. 62 e 15 dicembre 1972, n. 773) e 305 C.p.p.,
nella parte in cui non prevedono l’applicazione delle garanzie
difensive da essi disposte, anche all’imputato ancora ignoto.
Secondo l’ordinanza di rimessione, il diritto di difesa garantito
dalla Costituzione implicherebbe la realizzazione del contraddittorio
nel momento della contestazione dell’accusa ed in quello
dell’acquisizione delle prove, imponendo sempre la partecipazione
paritetica dell’accusa e della difesa a dette vicende processuali. Ne
deriverebbe l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate, in
quanto consentano la formazione contro l’imputato – senza l’intervento
di un suo difensore – di materiale probatorio che resta valido, anche
dopo l’individuazione dell’imputato stesso, con un’ingiustificata
discriminazione nei confronti degli imputati che siano ignoti, rispetto
all’accusa e agl’imputati già individuati.
Si è costituita davanti a questa Corte l’Avvocatura dello Stato
per il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la
questione sia dichiarata non fondata in quanto, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata l’art. 24, secondo
comma, della Costituzione va interpretato nel senso che il procedimento
in riferimento al quale la norma costituzionale impone che sia
assicurato il diritto di difesa presuppone che sia sorto un indizio di
reato e tale indizio si sia soggettivizzato nei confronti di una
determinata persona. Prima, infatti, – osserva l’Avvocatura – non
esiste materialmente il soggetto titolare del diritto di difesa e la
nomina di un difensore non potrebbe avere altro scopo che quello di
vegliare sull’osservanza della legge: compito che nel nostro
ordinamento non è del difensore, bensì del giudice e del pubblico
ministero.
La questione sollevata dal giudice istruttore del tribunale di
Montepulciano non è fondata.
È esatto che gli artt. 304, 304 bis, 304 ter, 304 quater e 305
c.p.p. non prevedono l’applicazione all’imputato ancora ignoto delle
garanzie difensive da essi predisposte: in particolare la nomina di un
difensore e la sua facoltà di assistere a determinati atti istruttori.
Peraltro deve ritenersi che ciò non implichi violazione né dell’art.
24 né dell’art. 3 della Costituzione.
Contrariamente a quanto si sostiene con l’ordinanza di rimessione,
nel processo penale, prima che esista un soggetto indiziato di reità,
non può esistere un problema di tutela del diritto di difesa – bensì
solo di osservanza della legge da parte delle autorità inquirenti e di
deducibilità delle eventuali violazioni di essa da parte del soggetto
al quale sia successivamente attribuito il reato – giacché il diritto
di difesa nel processo penale è configurato, nel nostro ordinamento,
come un diritto proprio di chi abbia assunto la qualità d’imputato o
risulti indiziato di reità.
Ciò è stato chiaramente espresso da questa Corte allorché –
interpretando l’art. 24, secondo comma, della Costituzione, in base al
quale la difesa “è diritto inviolabile in ogni stato e grado del
procedimento” e pur dando la massima estensione alla nozione di
procedimento – ha ritenuto che il “procedimento”, in riferimento al
quale la norma costituzionale vuole che sia garantito il diritto di
difesa, presuppone “che sia sorto un indizio di reato e tale indizio si
sia soggettivizzato nei confronti di una determinata persona”
(Ordinanza n. 31 del 1971; Sentenze nn. 179 del 1971 ; 2 del 1970; 149
del 1969).
Questa giurisprudenza ha precisato l’ambito di operatività delle
garanzie di difesa tutelate dall’art. 24 della Costituzione,
riconoscendogli una notevolissima ampiezza, sì da ricomprendervi anche
le attività istruttorie compiute dal pubblico ministero e dalla
polizia giudiziaria prima dell’instaurarsi dell’istruttoria sommaria o
formale (Sentenza n. 86 del 1968).
Tale ampiezza peraltro – e qui va confermato – non può eccedere il
limite costituito dal momento in cui un indizio di reità si
soggettivizza nei confronti di una determinata persona, perché
altrimenti verrebbe snaturata la stessa figura del difensore, il quale,
in mancanza di un soggetto da difendere concretamente individuato,
diventerebbe una sorta di garante della legalità nella ricerca del reo
e assumerebbe una posizione super partes che non può essere la sua.
Ne deriva l’infondatezza della questione prospettata in riferimento
all’art. 24, comma secondo, della Costituzione.
Le osservazioni che precedono dimostrano, infatti, che la mancata
estensione all’imputato ignoto delle garanzie difensive previste dagli
artt. 304, 304 bis, 304 ter, 304 quater e 305 c.p.p. non è
irrazionale, rispondendo alla logica stessa del diritto di difesa quale
è configurato nel nostro ordinamento. Deve ritenersi, di conseguenza,
l’infondatezza della questione proposta dal giudice istruttore del
tribunale di Montepulciano, anche sotto il profilo della violazione del
principio di eguaglianza per la diversità di trattamento fatta
all’imputato ignoto rispetto a quello già individuato ed al pubblico
ministero, derivando detto trattamento differenziato da una evidente
diversità di situazioni.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 304, 304 bis, 304 ter, 304 quater e 305 del codice di
procedura penale, sollevata dal giudice istruttore del tribunale di
Montepulciano con l’ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
VEZIO CRISAFULLI – NICOLA REALE –
LEONETTO AMADEI – EDOARDO VOLTERRA –
GUIDO ASTUTI – ANTONINO DE STEFANO –
LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO ROEHRSSEN –
ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere