Sentenza N. 140 del 1968
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1968
Data deposito/pubblicazione
30/12/1968
Data dell'udienza in cui è stato assunto
18/12/1968
GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI –
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI
OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI
– Dott. NICOLA REALE, Giudici,
1968, n. 444, recante “Ordinamento della scuola materna statale”,
promosso con ricorso del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige,
notificato il 20 maggio 1968, depositato in cancelleria il 29
successivo ed iscritto al n. 10 del Registro ricorsi 1968.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell’udienza pubblica del 20 novembre 1968 la relazione del
Giudice Giuseppe Branca;
uditi l’avv. Giuseppe Guarino, per la Regione, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
1. – La Regione Trentino-Alto Adige, con ricorso e con memorie
depositati il 29 maggio e il 7 novembre 1968, ha denunciato la legge 18
marzo 1968, n. 444, recante: “Ordinamento della scuola materna
statale”: la legge – premette la Regione – o è inestensibile alle
provincie di Trento e di Bolzano o viola, rispetto ad esse, gli artt.
5, 6 e 116 della Costituzione e 5, 12, 13, 15, 92 e 95 dello Statuto
Trentino-Alto Adige.
La Regione propende per la prima alternativa sia perché non è
credibile che, a oltre 20 anni dall’emanazione dello Statuto regionale,
che attribuisce alle provincie competenza legislativa e amministrativa,
lo Stato abbia interferito su di esse, tanto più che la provincia di
Bolzano ha già concorso alla creazione e alla gestione d’un certo
numero di scuole materne; sia perché dai lavori preparatori risulta
che nell’applicazione della legge si sarebbe dovuto tener conto di tali
competenze;
sia perché, diversamente, sarebbe inspiegabile come, a differenza
da altre occasioni, il legislatore statale non abbia salvaguardato
l’autonomia provinciale e la parità dei gruppi linguistici
(appartenenza del personale alla stessa lingua materna degli alunni:
art. 15 dello Statuto; ruoli provinciali distinti per insegnanti e
assistenti e concorsi speciali per direttrici, ispettrici e altro
personale riservati agli appartenenti al gruppo linguistico della
scuola; consigli di insegnanti e di direzione diversi per scuole dei
tre gruppi).
Se ciò non fosse, la legge sarebbe illegittima perché avrebbe
dovuto dettare le norme di coordinamento con la competenza provinciale
così come è certo che deve fare la Regione nei confronti dello Stato
(sent. 1957 n. 25 della Corte costituzionale). Nel campo della
competenza normativa primaria lo Stato, fino a quando non si muove la
Regione, può legiferare anche minutamente, perché, non facendolo né
questo né quella, si produrrebbe un vuoto legislativo (e tale è il
caso a cui si riferisce la sentenza n. 21 del 18 marzo 1959, su cui
farà leva la difesa statale). Ma le scuole materne rientrano nella
materia riservata alla competenza provinciale concorrente: e in questo
campo, mentre sono valide le leggi statali emanate entro tre anni dalla
Costituzione (così devono essere intesi l’art. 92 dello Statuto e la
disposizione IX della Costituzione), non se ne possono emettere di
nuove che contengano una disciplina “dettagliata”. Lo Stato può, anzi
deve emanare le leggi cornice determinando, con esse, principi entro
cui gli organi provinciali o regionali eserciteranno la propria
potestà legislativa secondaria; ma, come sarebbe pacifico in dottrina,
se non si limita ad esse, annulla la competenza regionale in aperta
violazione dello Statuto regionale e dell’art. 117 della Costituzione.
Perciò la legge denunciata, dato che disciplina la materia con norme
compiute e dettagliate, sarebbe manifestamente illegittima.
In particolare l’art. 3 della legge n. 444 violerebbe lo Statuto
perché attribuisce al Ministro per la pubblica istruzione di concerto
col Ministro del tesoro la determinazione del piano annuale di
creazione di nuove sezioni di scuole materne statali, determinazione
che invece è di competenza provinciale; l’art. 6, disciplinando gli
oneri per l’edilizia, l’attrezzatura e l’arredamento delle scuole
materne, non terrebbe conto della competenza primaria attribuita alla
Regione nel campo dei lavori pubblici di interesse regionale (art. 4,
n. 5, dello Statuto): interesse rivelato, nella materia, dalla
competenza legislativa provinciale ex art. 12 dello Statuto;
altrettanto si dica degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20 e 26 che
prevedono ruoli e concorsi unici, nazionali o provinciali, una sola
segretaria ed una sola assistente e un solo consiglio di direzione o di
insegnanti per ogni direzione scolastica o scuola e, transitoriamente,
un potere di vigilanza dato all’ispettore scolastico e al direttore
didattico: insomma, nessuna considerazione per i gruppi linguistici.
2. – La difesa statale, nell’atto e nella memoria depositati il 7
giugno e il 30 ottobre 1968, risponde che innanzi tutto la domanda, con
cui la Regione chiede alla Corte una dichiarazione di inapplicabilità
della legge n. 444 nel territorio trentino, è inammissibile; che
comunque la legge è legittima proprio perché contiene i principi
senza i quali la Regione (melius, le provincie) non potrebbe esercitare
la propria potestà legislativa concorrente (art. 5 dello Statuto):
perciò, fino a quando la Regione non avrà legiferato svolgendo quei
principi, la legge statale ha piena e totale applicazione nel
territorio tridentino (sentenza n. 21 del 1959 della Corte
costituzionale); che la giurisprudenza della Corte è tutta in questi
termini: la sentenza del 1968 n. 108 ha anzi affermato che la Regione
Friuli-Venezia Giulia, in fatto di scuole materne, ha solo potestà di
integrazione e d’attuazione delle leggi statali: e analogamente aveva
deciso per il Trentino-Alto Adige la sentenza n. 92 a proposito d’una
legge di pianificazione statale sull’edilizia scolastica; che questa
Regione (melius, le provincie) potrà subito emanare le proprie norme
integrative ed esplicare la propria potestà amministrativa; che,
infine, se essa ha istituito e gestito scuole materne, lo ha fatto
nella sua qualità di ente autarchico territoriale, non già
nell’esercizio di potestà statutaria.
3. – Nella discussione orale le parti hanno riaffermato le proprie
tesi: la Regione soprattutto insistendo sull’esistenza d’una complessa
struttura amministrativa regionale (legittimata dalla norma statutaria)
di cui la legge non ha tenuto alcun conto, lo Stato replicando che,
appunto, questa situazione di fatto potrà essere legittimata con
provvedimenti regionali resi possibili dalla legge impugnata.
1. – La legge impugnata (18 marzo 1968, n. 444) non contiene
soltanto un programma per l’istituzione di nuove scuole materne statali
e il finanziamento della relativa edilizia; ma disciplina l’intera
materia delle scuole di questo tipo assorbendo in esse anche i
preesistenti giardini d’infanzia e le scuole collegate alle magistrali
statali.
La legge si applica in tutto il territorio dello Stato, in
“ciascuna provincia” (art. 3), e perciò anche nella Regione
Trentino-Alto Adige, non avendo questa, tra l’altro, una propria
legislazione. Rimane dunque assorbita l’eccezione di inammissibilità
proposta dalla difesa dello Stato, secondo cui questa Corte non
potrebbe pronunciarsi sull’inapplicabilità delle norme al territorio
regionale (eccezione, del resto, non accoglibile poiché la Corte, ai
fini del giudizio di costituzionalità, deve interpretare la legge
impugnata e pertanto, se occorra, accertarne l’efficacia spaziale).
2. – In verità sulle scuole materne la Provincia di Bolzano aveva
tentato di legiferare con poche norme, innanzi tutto attribuendo alla
Giunta Provinciale “le potestà amministrative già esercitate dagli
organi centrali dello Stato” (art. 1); ma il testo di legge (19 ottobre
1955) non era stato poi promulgato proprio perché, sull’art. 1, questa
Corte aveva emesso pronuncia di illegittimità costituzionale (sentenza
1957 n. 25): la sentenza precisava che il coordinamento delle potestà
regionali (provinciali) con quelle statali, in fatto di scuole materne,
non si sarebbe potuto attuare senza “la partecipazione e l’intervento
dello Stato”; intervento che con ciò si riteneva necessario, in un
campo di legislazione ripartita, oltreché per l’esercizio provinciale
di attività amministrativa, per l’esercizio provinciale di potestà
legislativa.
Cosicché, se le provincie non hanno finora legiferato, non è
dipeso dalla loro volontà, ma dall’assenza di norme statali che
delimitassero e coordinassero le reciproche competenze; d’altra parte
la legge impugnata, disciplinando largamente la materia perfino sui
ruoli, sui concorsi e sullo stato giuridico per personale scolastico,
ne copre tutta l’area: con il che impedisce alle provincie, fino a
quando essa è in vigore, di esercitare la propria potestà e vanifica
la norma statutaria (v. art. 5, comma primo, e art. 12, n. 2, dello
Statuto regionale).
La difesa statale invoca l’art. 92 dello Statuto tridentino; ma la
norma, attribuendo valore alle norme dello Stato “fino a quando non sia
diversamente disposto da leggi regionali o provinciali”, presuppone che
queste possano essere emanate dalla Regione o dalle provincie. Perciò
non è applicabile alla situazione determinatasi con la legge statale
n. 444, che invece preclude alle provincie l’esplicazione della propria
potestà legislativa.
Se ne ricava che la legge impugnata è illegittima, per la
violazione dell’art. 12, n. 2 dello Statuto, nella parte in cui si
applica alla Regione Trentino-Alto Adige; nella quale ultima,
disposizioni analoghe potranno trovare ingresso solo dopo che lo Stato,
con proprie norme, avrà determinato e coordinato reciproche sfere di
competenza e potestà.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale della legge statale 18
marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale)
limitatamente alla sua applicabilità alla Regione Trentino-Alto Adige.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo
della Consulta, il 18 dicembre 1968.
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE.