Sentenza N. 153 del 1969
Corte Costituzionale
Data generale
17/12/1969
Data deposito/pubblicazione
17/12/1969
Data dell'udienza in cui è stato assunto
10/12/1969
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 912, nella parte in cui rende obbligatorio
erga omnes l’art. 36, comma nono, del contratto collettivo nazionale 28
febbraio 1941 per i dipendenti delle Casse di risparmio, dei Monti di
credito su pegno di prima categoria e degli enti equiparati, nel testo
modificato dall’art. 14 della Convenzione collettiva 14 ottobre 1953,
promosso con ordinanza emessa il 23 maggio 1968 dal pretore di Mantova
nel procedimento penale a carico di Mirandola Domenico, iscritta al n.
174 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 248 del 28 settembre 1968.
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1969 il Giudice
relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Con verbale n. 574 del 3 aprile 1968 l’Ispettorato del lavoro di
Mantova ha elevato contravvenzione a carico dell’avv. Domenico
Mirandola, nella sua qualità di Presidente della Cassa di risparmio di
Verona, Vicenza e Belluno “per avere fatto eseguire a n. 12 dipendenti
occupati nella sede di Mantova, in periodi e per lavori non inerenti
alle operazioni di chiusura dei conti, ore di lavoro straordinario,
senza darne comunicazione né preventiva né successiva alla
rappresentanza del personale”; e ciò in violazione dell’art. 36 del
contratto collettivo nazionale di lavoro 28 febbraio 1941 per il
personale dipendente da Casse di risparmio, Monti di credito su pegno
di prima categoria ed Enti equiparati, modificato dall’art. 14 della
Convenzione collettiva 14 ottobre 1953, resa obbligatoria erga omnes
dall’articolo unico del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 912, e con la
conseguente applicabilità delle sanzioni previste dall’art. 8 della
legge 14 luglio 1959, n. 741.
Il pretore di Mantova, iniziato il procedimento penale contro
l’imputato, ha rilevato in particolare che era stata violata la norma
di cui al nono comma dell’art. 36 del citato contratto collettivo
nazionale di lavoro, nel testo modificato dalla citata Convenzione
collettiva, e secondo la quale “per il lavoro straordinario di
qualsiasi natura, escluso quello inerente alle chiusure periodiche dei
conti, deve essere fatta dagli Istituti preventiva segnalazione alla
rappresentanza del personale”.
Ma nel contempo ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale dell’articolo unico del
D.P.R. n. 912 del 1962 nella parte in cui ha reso obbligatorio erga
omnes il surriportato comma, per le ragioni poste a base della sentenza
n. 26 del 1967 della Corte costituzionale con cui era stata decisa
altra fattispecie sostanzialmente identica.
E con ordinanza del 23 maggio 1968 ha sollevato d’ufficio la
questione.
L’ordinanza è stata notificata all’imputato il 30 maggio 1968, al
pubblico ministero il 28 giugno 1968 e al Presidente del Consiglio dei
Ministri il 29 maggio 1968; è stata comunicata ai Presidenti delle due
Camere il 27 maggio 1968 ed è stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 28 settembre 1968.
Davanti a questa Corte non si è costituita alcuna delle parti, né
ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri. E la
causa è stata trattata in camera di consiglio il 10 dicembre 1969.
1. – Nell’ordinanza di rimessione del 23 maggio 1968 del pretore di
Mantova non sono espressamente indicate le disposizioni della
Costituzione che si ritengono violate, ma dalla motivazione per
relationem può dedursi con sicurezza che la questione di legittimità
costituzionale dell’articolo unico del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 912,
nei termini sopra precisati, è sollevata in riferimento agli artt. 76
e 77 della Costituzione.
2. – La questione è sostanzialmente identica a quella già
sottoposta all’esame di questa Corte, con ordinanza del 10 marzo 1965,
dalla Corte suprema di cassazione e decisa con sentenza n. 26 del 9
marzo 1967. In quella occasione, in relazione agli artt. 1 e 8 della
legge 14 luglio 1959, n. 741, ed in riferimento agli artt. 76 e 77
della Costituzione, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale
dell’articolo unico del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 912, nella parte in
cui rendeva obbligatorio erga omnes il comma nono dell’art. 41 del
contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle aziende di
credito 1 agosto 1955; e quest’ultima norma disponeva che “il lavoro
straordinario di qualsiasi natura, escluso quello inerente alle
chiusure periodiche dei conti, dovrà essere previamente segnalato
dalle aziende alle organizzazioni sindacali dei lavoratori”. E con
l’ordinanza di rimessione di cui si tratta è denunciata, in relazione
ed in riferimento alle stesse norme e disposizioni, l’illegittimità
costituzionale dell’articolo unico del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 912,
nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes il comma nono
dell’art. 36 del contratto collettivo nazionale 28 febbraio 1941 per i
dipendenti delle Casse di risparmio, dei Monti di credito su pegno di
prima categoria e degli enti equiparati, il quale dispone che “per il
lavoro straordinario di qualsiasi natura, escluso quello inerente alle
chiusure periodiche dei conti, deve essere fatta dagli Istituti
preventiva segnalazione alla rappresentanza del personale”.
La differenza riscontrabile tra i due testi, e cioè che il lavoro
straordinario deve essere segnalato in un caso “alle organizzazioni
sindacali dei lavoratori” e nell’altro “alla rappresentanza del
personale”, non incide sulla identità della questione perché la norma
nei due casi è posta per la eguale tutela dello stesso interesse.
Ricorrono quindi le condizioni perché in conformità alla
precedente sentenza, analoga pronuncia di incostituzionalità debba
emettersi nei confronti della norma denunciata dal pretore di Mantova.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo unico del
D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 912, nella parte in cui rende obbligatorio
erga omnes l’art. 36, comma nono, del contratto collettivo nazionale 28
febbraio 1941 per i dipendenti delle Casse di risparmio, dei Monti di
credito su pegno di prima categoria e degli enti equiparati, nel testo
modificato dall’art. 14 della Convenzione collettiva 14 ottobre 1953.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1969.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI GIUSEPPE VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – FRANCESCO
PAOLO BONIFACIO – LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ENZO CAPALOZZA –
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA REALE – PAOLO
ROSSI.