Sentenza N. 155 del 1967
Corte Costituzionale
Data generale
15/12/1967
Data deposito/pubblicazione
15/12/1967
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/12/1967
ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO –
Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI –
Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO
MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott.
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott.
LUIGI OGGIONI, Giudici,
legge regionale siciliana 18 gennaio 1949, n. 2, e degli artt. 1 e 12
della legge regionale siciliana 28 aprile 1954, n. 11 (sgravi fiscali
per le nuove costruzioni edilizie), promosso con ordinanza emessa il 6
maggio 1966 dal Tribunale di Palermo nel procedimento civile vertente
tra Adragna Giuseppe e l’Amministrazione delle finanze dello Stato,
iscritta al n. 124 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 27 agosto 1966 e nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 23 luglio 1966.
Visto l’atto di intervento del Presidente della Regione siciliana;
udita nell’udienza pubblica del 1 dicembre 1967 la relazione del
Giudice Giovanni Battista Benedetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per la Regione siciliana.
Nel corso di un giudizio davanti al Tribunale di Palermo tra
Adragna Giuseppe e l’Amministrazione delle finanze avente per oggetto
l’applicabilità dei benefici fiscali previsti dalla legge regionale 18
gennaio 1949, n. 2, ad un contratto di compravendita di un suolo
edificatorio stipulato il 24 novembre 1953 e registrato il 1 dicembre
successivo, il tribunale ha sollevato d’ufficio la questione
d’illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute nell’art.
1 dell’anzidetta legge regionale n. 2 del 1949 e negli artt. 1 e 12
della successiva legge 28 aprile 1954, n. 11.
Secondo il giudice a quo tali norme sarebbero in contrasto coi
principi informatori della corrispondente legislazione fiscale dello
Stato, ai quali il legislatore regionale siciliano è tenuto ad
uniformarsi in ottemperanza ai precetti degli artt. 36 dello Statuto e
117 della costituzione. La discordanza sarebbe evidente posto che le
disposizioni regionali, a differenza di quelle contenute nella legge
statale 2 luglio 1949, n. 408, non condizionano il previsto beneficio
fiscale ad una determinata durata dei lavori di costruzione,
trascurando così la funzione di sollecitazione dello svolgimento
dell’attività edilizia che la normativa statale persegue.
Dopo aver ricordato che la presente questione è analoga a quella
deferita alla Corte con la precedente ordinanza del 13 luglio 1965 in
causa Cricchio contro Finanze dello Stato, il Tribunale ha disposto la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
L’ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 27
agosto 1966 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36
del 23 luglio 1966.
Nel giudizio dinanzi alla Corte le parti in causa non si sono
costituite. Ha spiegato invece intervento il Presidente della Regione
siciliana, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
mediante deposito di deduzioni in cancelleria in data 2 luglio 1966.
L’Avvocatura sostiene che la questione non è fondata in quanto
tutte le disposizioni impugnate contengono la prefissione dei termini
entro i quali le costruzioni debbono essere iniziate ed ultimate.
L’unica differenza tra le due legislazioni sta nella durata del
termine: quadriennale per la Regione e biennale per lo Stato, ma tale
differenza non importa violazione del “principio” cui si informa la
legge nazionale che è la prefissione e non l’ampiezza di un termine
per l’ultimazione della costruzione.
Osserva inoltre l’Avvocatura che, a ben considerare, la legge
nazionale è meno rigorosa di quanto possa sembrare, perché non pone
alcun termine per l’inizio dei lavori limitandosi a disporre che
debbano essere ultimati entro il biennio dall’inizio, mentre le leggi
regionali prevedono sì un termine quadriennale anziché biennale, ma
con decorrenza fissa, cioè dall’entrata in vigore della legge n. 2 del
1949 (21 gennaio 1953) o dal 1 gennaio 1954 e tale da comprendere non
solo la ultimazione della costruzione, ma anche il rilascio della
licenza di abitabilità.
Dopo aver ricordato quanto la Corte ebbe ad affermare nella sua
precedente sentenza n. 65 del 1965 in ordine alla legittimità
costituzionale delle leggi regionali in materia, l’Avvocatura rileva
che le disposizioni di cui trattasi hanno disciplinato in un periodo
particolarmente difficile l’attività edilizia in una Regione che aveva
speciali esigenze locali per dettare, nell’esercizio della potestà
legislativa attribuitale, diverse misure d’incentivazione
giustificabili in relazione all’attrezzatura dei cantieri e alla
preparazione delle maestranze.
Nega, infine, l’Avvocatura il preteso contrasto con l’art. 117
della costituzione sul rilievo che esso non è applicabile alla
Sicilia, regione a statuto speciale, e conclude per l’infondatezza
della proposta questione d’illegittimità costituzionale.
In data 15 novembre 1967 l’Avvocatura ha depositato in cancelleria
una memoria nella quale fa presente che con la sentenza n. 4 del 1967,
emessa nelle more del presente giudizio, questa Corte ha dichiarato
infondata una questione di legittimità costituzionale analoga a quella
proposta con l’ordinanza di rimessione ora in esame. E poiché nel
presente giudizio non sono stati prospettati nuovi e diversi profili
d’illegittimità l’Avvocatura insiste nelle conclusioni già prese.
La questione sottoposta all’esame della Corte, come rilevato dal
Tribunale di Palermo, è sostanzialmente analoga a quella promossa
dallo stesso Tribunale con ordinanza 13 luglio 1965 in causa Cricchio
Giovanni contro l’Amministrazione delle finanze dello Stato, decisa –
nelle more del presente giudizio – con sentenza n. 4 del 21 gennaio
1967. La stessa censura d’incostituzionalità, allora mossa all’art. 1
della legge regionale 18 ottobre 1954, n. 37, in relazione all’art. 6
della precedente legge 28 aprile 1954, n. 11, a proposito
dell’esenzione dall’imposta di registro e di trascrizione sugli atti di
primo trasferimento degli appartamenti di nuova costruzione, viene ora
formulata nei confronti degli artt. 1 e 12 della legge n. 11 del 1954 e
dell’art. 1 della legge regionale 18 gennaio 1949, n. 2, relativamente
alla esenzione dalle medesime imposte sugli atti di compravendita di
aree edificabili. Anche nel giudizio in esame si deduce, infatti, che
le disposizioni impugnate violano i principi delle leggi dello Stato
in materia di esenzioni fiscali per le nuove costruzioni edilizie e
sono, conseguentemente, in contrasto con l’art. 36 dello Statuto
siciliano, per non aver subordinato la concessione dei benefici
tributari previsti ad una determinata durata dei lavori di
costruzione, così come stabilito in campo nazionale dalla legge 2
luglio 1949, n. 408.
Analogamente al caso deciso con la richiamata sentenza è a dirsi
che la censura non è fondata poiché un termine di contenimento
dell’esecuzione dell’opera, che bene assolve alla funzione di
sollecitazione ed incentivazione dell’attività edilizia, risulta
puntualmente fissato nelle disposizioni ora impugnate. Nell’art. 1
della legge n. 2 del 1949 leggesi infatti che le agevolazioni
tributarie sono applicabili “sempre che la costruzione sia iniziata e
condotta a termine nel periodo decorrente dall’entrata in vigore della
legge a tutto il 31 dicembre 1953”. L’art. 1 della legge n. 11 del
1954 – poi recepita dalla legge regionale 18 ottobre 1954, n. 37-
limita a sua volta l’applicabilità delle agevolazioni alle costruzioni
iniziate e condotte a termine nel quadriennio 1 gennaio 1954 – 31
dicembre 1957; ed infine l’art. 2 di quest’ultima legge, che ammette
in via di sanatoria ai benefici fiscali le costruzioni iniziate nei
termini prescritti dalla precedente legge regionale n. 2 del 1949 e non
ultimati alla data del 31 dicembre 1953, subordina i benefici alla
espressa condizione che le costruzioni siano ultimate entro il 31
dicembre 1957.
Deve pertanto confermarsi che il legislatore regionale non ha
valicato i limiti della competenza legislativa attribuitagli con l’art.
36 dello Statuto avendo dettato una disciplina normativa che non
contrasta con i principi posti dalle leggi dello Stato nella stessa
materia.
Per quanto poi concerne la pretesa violazione dell’art. 117 della
costituzione, dedotta dal Tribunale senza motivazione di sorta, è
sufficiente rilevare che trattasi di norma che riguarda le regioni di
diritto comune e quindi non applicabile alla Sicilia che è regione a
statuto speciale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 36 dello Statuto
speciale della Regione siciliana e 117 della costituzione, la questione
proposta con l’ordinanza 6 maggio 1966 del Tribunale di Palermo sulla
legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge regionale 18
gennaio 1949, n. 2 e 1 e 12 della legge regionale 28 aprile 1954, n. 11
– poi recepita dalla legge 18 ottobre 1954, n. 37 – concernenti sgravi
fiscali per le nuove costruzioni edilizie.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.
GASPARE AMBROSINI – ANTONINO PAPALDO
– NICOLA JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO
– BIAGIO PETROCELLI – ANTONIO MANCA –
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI.