Sentenza N. 172 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
14/07/1976
Data deposito/pubblicazione
14/07/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/07/1976
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI
– Dott. NICOLA REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA –
Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24
settembre 1974 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico
di Santoro Onofrio ed altra, iscritta al n. 498 del registro ordinanze
1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14 del
15 gennaio 1975.
Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1976 il Giudice
relatore Nicola Reale.
Nel corso di procedimento penale a carico di Santoro Onofrio e Di
Giglio Lucia il tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 24
settembre 1974, ha sollevato, in riferimento all’art. 24, comma
secondo, Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt.
502 e 503 del codice di procedura penale sotto il profilo che essi
consentirebbero che il sommario interrogatorio dell’arrestato, previsto
dall’art. 502 del codice di procedura penale, possa aver luogo anche
senza l’assistenza del difensore.
L’ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata il 15 gennaio 1975 nel n. 14 della Gazzetta Ufficiale. Non
vi è stata, però, costituzione di parte né intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri.
1. – L’art. 502 del codice di procedura penale nel disciplinare i
casi e i modi del giudizio direttissimo prevede, fra l’altro, che il
Procuratore della Repubblica interroghi sommariamente l’imputato in
istato di detenzione prima di farlo condurre alla presenza del giudice.
Il successivo art. 503 stabilisce poi che nel giudizio direttissimo, se
l’imputato non sceglie subito un difensore, questi è nominato dal
pubblico ministero nel primo atto del procedimento e, se ciò non è
avvenuto, dal Presidente prima dell’apertura del dibattimento.
Il tribunale di Milano con l’ordinanza in epigrafe prospetta il
dubbio che la disciplina risultante dalle disposizioni sopra
richiamate, consentendo che il sommario interrogatorio dell’imputato di
cui all’art. 502 del codice di procedura penale possa aver luogo anche
senza l’assistenza del difensore, violi l’art. 24, comma secondo, Cost.
che garantisce l’inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e
grado del procedimento. Secondo il giudice a quo, la mancata
assistenza del difensore si risolverebbe in un’effettiva e concreta
lesione del diritto di difesa dell’imputato in un momento cruciale e
rilevantissimo che neanche la specialità del rito potrebbe
giustificare; lesione resa ancor più grave dal fatto che a seguito
delle modifiche apportate con l’art. 3 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99
(convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220) l’imputato detenuto può
rimanere sprovvisto di difensore anche per un periodo di dieci giorni.
2. – Occorre premettere che con sentenza n. 171 del 1972 questa
Corte, nell’affrontare la stessa questione, ha ritenuto di dover
escludere ogni contrasto tra le norme impugnate e l’art. 24 della
Costituzione, sul presupposto che una interpretazione sistematica di
dette norme, compiuta tenendosi conto della loro necessaria connessione
con le altre disposizioni concernenti l’interrogatorio dell’imputato,
consentisse di affermare che il difensore avesse il diritto di
assistere anche all’interrogatorio sommario previsto dall’art. 502 del
codice di procedura penale. In tal modo interpretati gli artt. 502 e
503 avrebbero potuto così come formulati permanere nel sistema in
piena armonia con la Costituzione.
3. – Senonché la giurisprudenza ordinaria, ed in particolar modo
quella della Corte di cassazione, non ha acceduto a tale
interpretazione ed ha continuato a ritenere che, avuto riguardo al
tenore letterale delle norme impugnate, alle peculiari caratteristiche
del giudizio direttissimo e alle finalità del sommario interrogatorio
previsto dall’art. 502 del codice di procedura penale (il quale non
sarebbe diretto alla contestazione dell’accusa e a ricevere l’eventuale
confessione di reità ma alla identificazione del soggetto e al
controllo della legittimità dell’arresto), l’omissione del preventivo
avviso al difensore dell’imputato, conseguendone eventualmente
l’assenza del difensore, non determini la nullità del detto
interrogatorio.
Ma non v’ha dubbio che, in tal modo interpretate e applicate, le
disposizioni impugnate vengono a porsi in insanabile contrasto col
precetto enunciato nell’art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Per convincersene, basta riportarsi alla costante giurisprudenza di
questa Corte secondo cui il diritto di difesa, che è in primo luogo
garanzia di contraddittorio e di assistenza tecnico-professionale
(sent. n. 190 del 1970), pur potendo variamente atteggiarsi in funzione
delle peculiari caratteristiche dei singoli procedimenti, deve tuttavia
essere disciplinato dalla legge in modo che ne riescano assicurati lo
scopo e la funzione (sent. n. 55 del 1971 e n. 255 del 1974). Di qui la
necessità che in occasione di un atto di grande rilievo quale
l’interrogatorio, l’imputato abbia la possibilità di essere assistito
dal difensore che per la sua preparazione tecnico-professionale più di
lui è in grado di avvertire la necessità di opportuni chiarimenti a
difesa (sent. n. 190 del 1970). Necessità che sussiste anche
nell’ipotesi contemplata dall’art. 502 c.p.p., dal momento che anche in
tal caso l’interrogatorio viene in considerazione quale strumento di
difesa offerto alla persona su cui incombe l’alea di un giudizio
immediato.
Quanto ai rilievi circa l’incompatibilità con i modi ed i tempi
del rito direttissimo dell’espletamento delle formalità relative alla
nomina, all’avviso e all’intervento del difensore, prima del sommario
interrogatorio previsto dall’art. 502 c.p.p., è sufficiente osservare
che a seguito delle modifiche apportate con il d.l. 11 aprile 1974, n.
99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220 (e quindi entrate in
vigore prima degli atti processuali che hanno dato luogo alla ordinanza
di rimessione), il procedimento direttissimo ha perduto in gran parte,
anche in confronto dell’imputato detenuto, i caratteri di immediatezza
e di celerità che originariamente gli erano propri: infatti, non solo
il termine per la presentazione in giudizio dell’arrestato è stato
portato da cinque a dieci giorni ma si è introdotta, altresì, la
possibilità di procedere a giudizio direttissimo, sempre che non siano
necessarie speciali indagini, anche nei confronti di persone arrestate
a seguito di ordine di cattura emesso entro il trentesimo giorno dal
commesso reato.
Pertanto, attesa l’ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza
ordinaria, che questa Corte non può non tenere nel debito conto ai
fini dell’interpretazione delle norme impugnate, e in conformità dei
precedenti segnati dalle sentenze n. 26 del 1961 e n. 52 del 1965, va
dichiarata la illegittimità costituzionale degli artt. 502 e 503
c.p.p., nella parte in cui non prevedono che il difensore dell’imputato
abbia il diritto di assistere al sommario interrogatorio del medesimo.
4. – È opportuno aggiungere, per quanto non sia necessario ai fini
di dimostrare l’esattezza della decisione come sopra adottata, che con
norme entrate in vigore dopo l’ordinanza di rimessione, l’adozione del
giudizio direttissimo è stata resa obbligatoria per numerosi reati, e
taluni anche di particolare gravità, prescindendosi da presupposti o
modalità del rito come disciplinato dal codice di procedura penale.
Così per i reati di cui all’art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n.
497, circa i quali è prevista deroga al disposto del primo comma
dell’art. 502, salvo che siano necessarie speciali indagini. Così
ancora per i reati di cui agli artt. 17 e 26 della legge 22 maggio
1975, n. 152, in cui la deroga è espressamente prevista in riferimento
agli artt. 502 e 504 del codice di procedura penale.
D’altro canto l’art. 167 bis (aggiunto al c.p.p. dall’art. 33 della
citata legge n. 152 del 1975) consente ormai che, nei casi di urgenza,
soggetti diversi dall’imputato (e fra essi si ritiene compreso il
difensore di quest’ultimo) possano essere avvisati o convocati a mezzo
del telefono e, se ciò risulti impossibile, mediante telegramma. Ciò
con innegabile riduzione di remore processuali.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 502 e 503 del
codice di procedura penale nella parte in cui non prevedono che il
difensore dell’imputato abbia il diritto di assistere al sommario
interrogatorio del medesimo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – LEOPOLDO
ELIA.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere