Sentenza N. 237 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
06/12/1976
Data deposito/pubblicazione
06/12/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
25/11/1976
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI –
Dott. NICOLA REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA –
Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA Giudici,
25 ottobre 1955, n. 932 (Norme di attuazione e di coordinamento della
legge 18 giugno 1955, n. 517, concernente modificazioni al codice di
procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 28 dicembre 1974
dal giudice istruttore del tribunale di Larino, nel procedimento penale
a carico di Cannito Domenico, iscritta al n. 220 del registro ordinanze
1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 181 del
9 luglio 1975.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1976 il Giudice
relatore Nicola Reale.
Con sentenza istruttoria del 22 ottobre 1973 il pretore di Larino
dichiarava non doversi procedere contro tal Cannito Domenico, imputato
di vari reati, per essere i reati medesimi estinti per remissione di
querela, senza peraltro aver previamente proceduto all’interrogatorio
del Cannito o comunque avergli contestato i fatti oggetto
dell’imputazione. Tale omissione veniva addotta quale motivo di
nullità della sentenza dal procuratore della Repubblica presso il
tribunale di Larino che proponeva appello deducendo la violazione
dell’art. 398 del codice di procedura penale.
Il 28 gennaio 1974 il giudice istruttore, in accoglimento
dell’appello del p.m., dichiarava la nullità della sentenza e ordinava
la trasmissione degli atti ad esso pretore. Questi, però, ricevuti gli
atti, elevava conflitto di competenza sostenendo che, in applicazione
del disposto dell’art. 6 disp. att. d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932,
dichiarata la nullità della sentenza, il giudice istruttore avrebbe
dovuto procedere direttamente all’istruttoria anziché trasmettere gli
atti al pretore. La Corte di cassazione, con sentenza 26 aprile 1974,
risolvendo il conflitto annullava senza rinvio la sentenza del giudice
istruttore ed ordinava la trasmissione degli atti allo stesso giudice
perché, ritenendo presso il proprio ufficio il procedimento,
provvedesse direttamente alla rinnovazione degli atti dichiarati nulli,
così come prescritto dal predetto art. 6.
Senonché il giudice istruttore ha, a sua volta, sollevato
d’ufficio questione di legittimità costituzionale del già citato art.
6 disp. att. n. 932 in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 77 della
Costituzione.
L’ordinanza, ritualmente comunicata e notificata nei modi di legge,
risulta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 9 luglio 1975.
Non vi è stata costituzione di parte né intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri e pertanto in applicazione dell’art. 26, secondo
comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, la causa è stata decisa in camera
di consiglio.
1. – L’art. 6 del d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, (norme di
attuazione e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517,
concernente modificazioni al codice di procedura penale) stabilisce che
il giudice d’appello, il quale dichiari la nullità della sentenza
istruttoria, per essersi verificata una delle nullità indicate
nell’art. 185 c.p.p., proceda direttamente a norma dell’art. 189 dello
stesso codice. Pertanto, in forza di questa disposizione, è attribuito
al giudice d’appello il potere di rinnovare o rettificare direttamente
gli atti nulli del procedimento istruttorio e, quindi, di emettere il
provvedimento conclusivo dell’istruzione.
Il giudice a quo, prospetta il dubbio che la citata disposizione
determini per l’imputato oltre che un’ingiustificata lesione del
principio di uguaglianza di cui all’art. 3, comma primo, Cost. anche la
sottrazione di lui al proprio giudice naturale, in violazione dell’art.
25 Cost., nonché, in contrasto con l’art. 24 Cost., la perdita di un
grado di giurisdizione.
Né infondati sarebbero, sempre secondo quanto si assume
nell’ordinanza, i dubbi circa la violazione dell’art. 77 Cost., in
quanto il Governo, legislatore delegato ai sensi dell’art. 20 della
legge n. 517 del 1955, non avrebbe avuto il potere di apportare
mutamenti al regime delle impugnazioni, ma solo quello di emanare norme
di attuazione e di coordinamento.
2. – Le questioni (a prescindere dal rilievo che quelle concernenti
la pretesa violazione degli artt. 24, 25 Cost. sono già state
dichiarate – non fondate da questa Corte con la sentenza n. 117/73)
vanno dichiarate inammissibili per palese difetto di rilevanza.
Come si è già esposto in narrativa, il giudice a quo, è stato
dichiarato competente a procedere direttamente alla rinnovazione ex
art. 189 c.p.p. degli atti dichiarati nulli con la sentenza 26 aprile
1974 emessa dalla Corte di cassazione in sede di risoluzione di
conflitto. Tale decisione ha autorità di cosa giudicata (art. 54
c.p.p.).
Dal che consegue, come questa Corte ha già in altra occasione
affermato (sent. n. 218/76), che sul presupposto del rapporto
processuale relativo alla competenza una indagine ulteriore (come
quella che nella specie si pretende di introdurre con la prospettazione
del dubbio di legittimità dell’art. 6 del già citato d.P.R. n. 932
del 1955) è definitivamente preclusa e che pertanto ogni questione
relativa all’applicabilità della norma impugnata non può venire in
considerazione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 6 del d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932 (norme di attuazione e
di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, recante
modificazioni al codice di procedura penale), sollevate, in riferimento
agli artt. 3, 24, 25 e 77 della Costituzione, dal giudice istruttore
presso il tribunale di Larino con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO – LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere