Sentenza N. 246 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
20/12/1976
Data deposito/pubblicazione
20/12/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
09/12/1976
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI –
Dott. NICOLA REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA –
Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,
del Presidente della Regione siciliana 15 ottobre 1947, n. 86,
ratificato con legge regionale 6 dicembre 1948, n. 47 (Istituzione del
Comitato regionale dei prezzi), promosso con ordinanza emessa il 12
febbraio 1976 dalla Corte costituzionale, nel procedimento relativo al
conflitto di attribuzione n. 13/75 vertente tra il Presidente del
Consiglio dei ministri e la Regione siciliana, iscritta al n. 203 del
registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 112 del 28 aprile 1976.
Visto l’atto di costituzione della Regione siciliana, nonché
l’atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 10 novembre 1976 il Giudice
relatore Angelo De Marco;
udito l’avv. Guido Aula, per la Regione siciliana e il vice
Avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Regione siciliana, in applicazione del decreto
legislativo regionale 15 ottobre 1947, n. 86, ratificato con legge
regionale 6 dicembre 1948, n. 47, provvedeva alla ricostituzione del
Comitato regionale per il coordinamento e la disciplina dei prezzi
nell’ambito della Regione siciliana, con decreto 25 novembre 1974, n.
152/A.
Avverso tale decreto il Presidente del Consiglio dei ministri
proponeva ricorso a questa Corte per regolamento di competenza,
assumendo che la disciplina dei prezzi non è materia di competenza
regionale, bensì esclusivamente statale, riguardante la “tutela ed il
perseguimento d’interessi nazionali” ed opponendo che la legge
regionale, in base alla quale il decreto impugnato era stato emanato,
sarebbe stata abrogata dalle norme di attuazione contenute nel d.P.R.
1182 del 1949 e, comunque, avrebbe dovuto essere dichiarata, in via
incidentale, costituzionalmente illegittima.
In conseguenza, con tale ricorso, si chiedeva che previa
sospensione della sua esecuzione, l’impugnato decreto venisse
annullato.
Si costituiva in giudizio il Presidente della Regione siciliana, il
cui patrocinio eccepiva: che doveva escludersi l’abrogazione sia
espressa, sia tacita del decreto legislativo regionale 15 ottobre 1947,
n. 86, e relativa legge di ratifica, per effetto delle norme di
attuazione dello Statuto speciale, in materia di industria e commercio,
adottate con il d.P.R. n. 1182 del 1949; che la disciplina dei prezzi
rientra nella materia dell’industria e commercio per la quale la
Regione, ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto speciale, ha
competenza legislativa esclusiva e che, quindi, non sussisteva la
dedotta illegittimità costituzionale della legge regionale n. 47 del
1948; che non sussistevano le gravi ragioni che potessero giustificare
la richiesta di sospensione dell’esecuzione del decreto impugnato.
Questa Corte, con ordinanza n. 122 del 1975, respingeva la domanda
di sospensione dell’esecuzione.
Venuto, poi, alla sua cognizione, per la decisione nel merito, il
ricorso con il quale era stato sollevato il conflitto di attribuzione,
la Corte, con altra ordinanza n. 38 in data 19 febbraio 1976, dopo
avere escluso l’abrogazione della legge regionale n. 47 del 1948, per
effetto delle norme di attuazione di cui al sopra citato d.P.R. n. 1182
del 1949, sollevava davanti a se stessa questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 14 e 17 dello Statuto
speciale della Regione siciliana, del decreto legislativo regionale 15
ottobre 1947, n. 86, e della relativa legge di ratifica 6 dicembre
1948, n. 47.
Dopo gli adempimenti di legge, la questione di legittimità
costituzionale, come sopra sollevata, viene ora alla cognizione.
Nel relativo giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato che, con l’atto d’intervento, attraverso una accurata analisi
della legislazione statale in materia di coordinamento e disciplina dei
prezzi, giunge alla conclusione che tale legislazione non lasci alcun
margine per un’eventuale competenza regionale in tale materia ed, in
particolare, che tale competenza possa trovare fondamento negli artt.
14 e 17 dello Statuto speciale siciliano, concludendo, in conseguenza,
con la richiesta di dichiarazione della piena fondatezza della
questione di legittimità costituzionale, sollevata da questa Corte.
Anche il Presidente della Regione siciliana si è costituito nel
presente giudizio ed il suo patrocinio sia con l’atto di costituzione,
sia con un’ampia memoria illustrativa, depositata il 28 ottobre 1976,
conclude chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.
A sostegno di tale richiesta si deduce, in sostanza, quanto segue:
a) secondo la giurisprudenza della Corte ( sentenza numero 124 del
1975) i limiti della potestà legislativa attribuita alla Regione
siciliana dall’art. 14 dello Statuto speciale debbono essere ricavati
dal contenuto obbiettivo della norma regionale, ossia, dalla materia
regolata. Il coordinamento e la disciplina dei prezzi incide non
soltanto nella materia dell’industria e commercio, ma anche in quella
“dell’agricoltura e foreste” ed in quella “dell’incremento della
produzione agricola ed industriale, della valorizzazione,
distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle
attività commerciali” materie tutte rientranti nella potestà
legislativa attribuita alla Regione, come risulta dalle lettere a, d ed
e dell’art. 14 dello Statuto speciale.
b) Le esigenze del decentramento che hanno indotto il legislatore
nazionale ad attribuire ai Comitati provinciali, presieduti dai
prefetti, le stesse funzioni, a raggio provinciale, attribuite al
Comitato interministeriale, a raggio nazionale, giustificano,
evidentemente, anche la intermedia funzione a raggio regionale che
forma oggetto della legge impugnata, senza urtare contro quelle
esigenze esclusivamente nazionali che costituiscono, in sostanza, il
motivo essenziale su cui poggia l’impugnativa del Presidente del
Consiglio dei ministri.
1. – La Corte, come è stato esposto in narrativa, è chiamata a
decidere se il decreto legislativo del Presidente della Regione
siciliana 15 ottobre 1947, n. 86, e la relativa legge regionale di
ratifica 6 dicembre 1948, n. 47, che istituiscono un Comitato regionale
per il coordinamento dei prezzi nell’ambito della Regione siciliana,
siano in contrasto con gli articoli 14 e 17 dello Statuto speciale
siciliano, per essere stati emanati in materia non attribuita alla
competenza regionale.
2. – La tesi fondamentale prospettata dall’Avvocatura dello Stato
per sostenere che la materia del coordinamento e della disciplina dei
prezzi è di esclusiva competenza statale, trova piena conferma non
soltanto nella legislazione nazionale vigente allorché vennero emanati
il decreto legislativo regionale n. 86 del 1947 e la legge di ratifica
n. 47 del 1948, ma anche nella ulteriore legislazione nazionale che ha
dato alla materia un significativo ampliamento, dal quale maggiormente
emerge la preminente natura di interesse nazionale.
Intanto, se l’iniziale ripartizione dei compiti tra Comitato
interministeriale e Comitati provinciali, presieduti dai prefetti,
risultante dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n.
347, che li aveva istituiti, non esistendo allora neppure regioni a
statuto speciale, non poteva avere rilevanza, molto significativo è il
fatto che i successivi provvedimenti legislativi ed in particolare il
decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98 (emanato cioè quando la
Regione siciliana era stata costituita ed il relativo Statuto speciale
era stato approvato con legge costituzionale), continua a parlare di
Comitato interministeriale e di Comitati provinciali, senza alcun cenno
ad intermedi Comitati regionali.
Ma che questa omissione non sia accidentale ma voluta, risulta in
modo evidente dalla natura delle attribuzioni e dei poteri conferiti a
detti Comitati.
Si è voluto sostanzialmente assicurare un penetrante e globale
intervento dello Stato, la cui importanza è posta in evidenza dal
fatto che il Comitato interministeriale ha sede presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri ed è presieduto dal Capo del Governo.
Più di recente, con la legge 27 febbraio 1967, n. 48, che ha
istituito il C.I.P.E. (Comitato interministeriale per la programmazione
economica) e con il d.P.R. 30 marzo 1968, numero 626, che ha riordinato
le attribuzioni e la composizione dei Comitati dei Ministri aventi
competenza in materia economica e finanziaria, si è completato (con
opportuno coordinamento con le attribuzioni del C.I.P.) il quadro di un
insieme di potestà centralizzate riguardanti non soltanto il
coordinamento e la disciplina dei prezzi, ma, in genere, tutto il
settore dell’attività economica e finanziaria dello Stato, al fine
evidente della tutela di interessi quali la stabilità monetaria, la
difesa dei salari e dei redditi fissi, gli investimenti, gli scambi con
l’estero.
Tali interessi hanno evidente e preminente carattere nazionale e,
di conseguenza, i provvedimenti predisposti al loro perseguimento
postulano, necessariamente, una correlativa operatività su piano
nazionale in tempi e modi uguali su tutto il territorio della
Repubblica.
Ne consegue che deve escludersi in materia una qualsiasi competenza
regionale.
Al riguardo è da rilevare che il patrocinio della Regione, con la
memoria riassunta in narrativa, constatato che questa Corte, nel
sollevare la questione di legittimità costituzionale del decreto
legislativo regionale n. 86 del 1947 e della relativa legge di ratifica
n. 47 del 1948, ha implicitamente escluso che la Regione potesse
emanarli in forza della competenza esclusiva in materia di industria e
commercio attribuitale dalla lettera d) dell’art. 14 dello Statuto
speciale, ha eccepito che, invece, la Regione stessa si fosse avvalsa
della potestà derivatale dal combinato disposto di detta lettera d)
con le lettere a) ed e) dello stesso art. 14, che le conferiscono
competenza legislativa esclusiva, rispettivamente, anche in materia di
agricoltura e foreste ed in materia di incremento della produzione
agricola ed industriale: valorizzazione, distribuzione, difesa dei
prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali.
Ma, date le caratteristiche sopra messe in rilievo della materia
del coordinamento e della disciplina dei prezzi, risulta in modo
evidente che anche sotto il profilo delle potestà conferite dalle
lettere a) ed e) del ripetuto art. 14 dello Statuto speciale, sia
considerato separatamente, sia in concorso fra di loro e con la
potestà di cui alla lettera d), restano sempre ferme quelle esigenze
di preminente interesse nazionale e di uniforme disciplina per tutto il
territorio della Repubblica che impongono l’attribuzione di quella
materia all’esclusiva competenza statale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale del decreto legislativo
del Presidente della Regione siciliana 15 ottobre 1947, n. 86 (recante
“Istituzione del Comitato regionale dei prezzi”), ratificato dalla
legge regionale siciliana 6 dicembre 1948, n. 47 (Ratifica del decreto
del Presidente della Regione siciliana 15 ottobre 1947, n. 86,
riguardante l’istituzione del Comitato regionale dei prezzi).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO – LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere