Sentenza N. 255 del 1982
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1982
Data deposito/pubblicazione
30/12/1982
Data dell'udienza in cui è stato assunto
21/12/1982
ANTONINO DE STEFANO – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE –
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof.
LIVIO PALADIN – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI –
Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO –
Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei
vicebrigadieri e dei militari di truppa dell’Arma dei Carabinieri),
promosso con ordinanza emessa il 25 giugno 1979 dalla Corte dei conti –
Sezione IV giurisdizionale – sul ricorso proposto da Viscione Vincenzo,
iscritto al n. 195 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 138 del 21 maggio 1980.
Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Con ordinanza 25 giugno 1979 la Corte dei conti Sezione IV
giurisdizionale, sollevava questione di legittimità costituzionale
dell’art. 20 L. 18 ottobre 1961, n. 1168, per contrasto coll’art. 3,
primo comma, Cost., nella parte in cui non prevede la liquidazione
della pensione a favore del carabiniere che cessi dal servizio per
perdita del grado, con anzianità inferiore a venti ma superiore a
quindici anni di servizio.
La questione era stata sollevata nel corso di un procedimento
instaurato con ricorso 30 luglio 1975 dal carabiniere Vincenzo Viscione
contro la nota n. 322067 del 22 maggio 1975 (poscia sostanziata nel
Decreto n. 73 del 4 ottobre 1976) colla quale il Ministro della Difesa
comunicava che il Viscione non aveva titolo a pensione ordinaria (ma
soltanto ad indennità una tantum) per carenza dell’anzianità minima
(anni 19, mesi 6 e giorni 1) prescritta dall’art. 52, terzo comma T.U.
1092/73. Il Viscione, infatti, in servizio dal 16 aprile 1950, era
stato arrestato il 7 febbraio 1969 e poscia condannato a pena
detentiva, per cui era cessato dal servizio con perdita del grado.
La Corte, mentre rigettava le pretese di merito avanzate dal
ricorrente, riteneva invece rilevante, e non manifestamente infondata,
su conforme parere del Procuratore Generale, la questione sopra
accennata, in quanto verrebbe a verificarsi ipotesi di grave disparità
fra il disposto della norma impugnata e quello di cui all’art. 12 R.D.
18 novembre 1920, n. 1626. Infatti, in base a quest’ultima
disposizione, l’ufficiale dei carabinieri che, versando nella stessa
situazione di cui al caso di specie (cessazione dal servizio a seguito
di perdita del grado), abbia compiuto 15 anni di servizio, consegue
diritto a pensione anche se non ha raggiunto i 20.
Vero è che, in forza dell’art. 52 terzo comma T.U. 1092 del 1973
è stato ora elevato a 20 anni anche per gli ufficiali il periodo
minimo di anzianità comunque necessario per conseguire pensione, e che
detta norma, per il disposto di cui all’art. 256 dello stesso T.U.,
andrebbe applicata retroattivamente: rileva, però, l’ordinanza che il
consolidato orientamento di quella Corte ammette la sopravvivenza delle
norme più favorevoli preesistenti per i casi in cui il diritto si
fosse già maturato in epoca precedente all’entrata in vigore della
nuova legge (da ultimo Sezioni Riunite Ord. n. 1 /C del 17 gennaio
1979, Giannelli).
Nessuno si è costituito, né ha spiegato intervento il Presidente
del Consiglio dei ministri.
La questione è fondata.
Nessun dubbio che fra la norma denunziata e l’art. 12 del R.D. 18
novembre 1920 n. 1626 si determini effettivamente una situazione di
disparità incompatibile col parametro costituzionale richiamato
dall’ordinanza di rimessione. Infatti, nelle stesse corrispettive
posizioni, mentre l’Ufficiale conseguiva diritto a pensione già dal
maturare del quindicesimo anno di servizio (14 anni, sei mesi e un
giorno), il carabiniere riceveva esclusivamente un’indennità una
tantum: solo raggiungendo i venti anni di servizio il carabiniere
avrebbe potuto godere degli stessi diritti di cui l’Ufficiale
beneficiava cinque anni prima.
Sul punto, del resto, questa Corte si è già pronunciata in
analoga questione riguardante la stessa disparità esistente tra
Ufficiali e sottufficiali della Marina militare. “Non si può addurre
alcuna giustificazione – recita la sent. n. 114/71 – per il trattamento
differenziato in materia di pensione, fatto tra persone appartenenti
alle stesse forze armate, che hanno analoghi doveri e si trovano in
analoghe condizioni, non avendo la differenza di grado alcuna rilevanza
rispetto agli anni di servizio necessari per conseguire il diritto a
pensione; onde sussiste la violazione del diritto di uguaglianza
sancito dall’art. 3 Cost.”.
Né ci sono ragioni per discostarsi dall’affermato principio.
Quanto poi all’abrogazione di ambo le norme poste fra loro in
comparazione per la sopravvenienza dell’art. 254 T.U. n. 1092 del 1973,
va rilevato che questa Corte ha più volte affermato la sindacabilità
anche di norme abrogate ogni qualvolta di “efficacia” e di
“applicazione” della legge possa parlarsi, indipendentemente dalla sua
avvenuta abrogazione: salvo che si tratti di fatti verificatisi
successivamente alla data in cui tale norma ha cessato di avere vigore
(sentenze n. 4/59 e 77/63).
Né vi osta la retroattività disposta dall’art. 256 del citato
T.U., per la quale va fatto riferimento al diritto vivente. Come
rileva, infatti, la citata giurisprudenza delle sezioni riunite della
Corte dei Conti, non è mai insorto sul punto contrasto
giurisprudenziale giacché sia la terza che la quarta sezione “hanno
espresso concorde orientamento a favore della salvaguardia dei diritti
acquisiti”.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 20 L. 18 ottobre
1961 n. 1168, nella parte in cui non prevede il diritto a pensione del
carabiniere che cessi dal servizio per perdita del grado con
un’anzianità inferiore a venti anni ma superiore a quindici.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA – ANTONINO DE
STEFANO – GUGLIELMO ROEHRSSEN –
ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI
– FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere